Art. 2.
  I conduttori che intendono porre in commercio il proprio  prodotto,
a  cominciare  da  quello  proveniente  dalla  vendemmia 1992, con la
denominazione di origine  controllata  "Vignanello"  sono  tenuti  ad
effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati - ai sensi e per
gli  effetti  dell'art.  15  della  legge  10  febbraio 1992, n. 164,
recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve
-  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 novembre 1992
                                                 Il Ministro: FONTANA