Art. 2. I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1992, con la denominazione di origine controllata "Vignanello" sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve - entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 novembre 1992 Il Ministro: FONTANA