(all. 1 - art. 1)
         Disciplinare di produzione dei vini a denominazione
                 di origine controllata "Vignanello"
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata "Vignanello", accompagnata
o non dal vitigno, e' riservata ai vini ottenuti  dai  vigneti  della
relativa  zona di produzione e rispondenti ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.