(all. 2 - art. 1)
                               Art. 2.
   I vini "Vignanello" devono essere ottenuti esclusivamente mediante
vinificazione delle uve provenienti dalla zona di produzione indicata
nel successivo art. 3  da  vigneti  che,  all'interno  del  complesso
aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica:
    a) Bianco:
    Trebbiano giallo e/o Trebbiano toscano: 60-70%;
    Malvasia bianca di Candia e Malvasia di Chianti: 20-40%,
possono   concorrere   i  vitigni  a  bacca  bianca,  raccomandati  o
autorizzati per la provincia di Viterbo, fino ad un massimo del 10%.
    b) Rosso e Rosato:
    Sangiovese: 40-60%;
    Ciliegiolo: 40-50%,
possono concorrere i vitigni a bacca nera raccomandati o  autorizzati
per la provincia di Viterbo, fino ad un massimo del 20%.
    c) Greco:
    Greco: minimo 85%,
possono  concorrere  altri  vitigni  a  bacca  bianca  raccomandati o
autorizzati per la provincia di Viterbo, fino ad un massimo del 15%.