Art. 2. I vini "Vignanello" devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve provenienti dalla zona di produzione indicata nel successivo art. 3 da vigneti che, all'interno del complesso aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica: a) Bianco: Trebbiano giallo e/o Trebbiano toscano: 60-70%; Malvasia bianca di Candia e Malvasia di Chianti: 20-40%, possono concorrere i vitigni a bacca bianca, raccomandati o autorizzati per la provincia di Viterbo, fino ad un massimo del 10%. b) Rosso e Rosato: Sangiovese: 40-60%; Ciliegiolo: 40-50%, possono concorrere i vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati per la provincia di Viterbo, fino ad un massimo del 20%. c) Greco: Greco: minimo 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Viterbo, fino ad un massimo del 15%.