Art. 4. Le condizioni ambientali e colturali dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Vignanello" dovranno essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Saranno pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti unicamente quelli ubicati in terreni collinari calcarei o di origine vulcanica. Sono da escludere i terreni ubicati al di sotto dei 140 metri di altitudine s.l.m. I sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura e le tecniche colturali devono essere quelli tradizionalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini nonche' a garantire la qualita' dei prodotti conseguibili. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non deve essere superiore ai 140 q.li per la tipologia "bianco", 130 q.li per la tipologia "rosso" e 110 q.li per il "Greco". A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' quella globale del vigneto non superi del 20% la resa prefissata. La regione Lazio con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno prima della vendemmia puo' stabilire un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini "Vignanello" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10% per il bianco, il 10,50% per il rosso, il rosato ed il "Greco spumante", di 11% per il rosso "riserva", il bianco "superiore" ed il "Greco". Ai fini della vinificazione delle tipologie dei vini rosso "riserva", bianco "superiore" e Greco "spumante" le relative uve dovranno essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui relativi registri di cantina dovra' essere espressamente indicata la destinazione delle uve medesime.