(all. 4 - art. 1)
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e colturali dei  vigneti  destinati  alla
produzione  dei vini "Vignanello" dovranno essere quelle tradizionali
della zona e comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed al  vino
derivato  le specifiche caratteristiche di qualita'. Saranno pertanto
da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo  dei  vigneti
unicamente  quelli ubicati in terreni collinari calcarei o di origine
vulcanica. Sono da escludere i terreni ubicati al di  sotto  dei  140
metri di altitudine s.l.m.
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di  allevamento,  i sistemi di
potatura   e   le   tecniche   colturali   devono    essere    quelli
tradizionalmente   usati   o   comunque  atti  a  non  modificare  le
caratteristiche delle uve e dei vini nonche' a garantire la  qualita'
dei prodotti conseguibili.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   La  resa  massima  di  uva per ettaro di coltura specializzata non
deve essere superiore ai 140 q.li per la tipologia "bianco", 130 q.li
per la tipologia "rosso" e 110 q.li per il "Greco".
   A detto limite, anche in  annate  eccezionalmente  favorevoli,  la
produzione  dovra'  essere  riportata  attraverso un'accurata cernita
delle uve, purche' quella globale del vigneto non superi del  20%  la
resa prefissata.
   La regione Lazio con proprio decreto, sentite le organizzazioni di
categoria  interessate,  di  anno  in anno prima della vendemmia puo'
stabilire un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore
a  quello  fissato  nel  presente  disciplinare   dandone   immediata
comunicazione  al  Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste ed al
comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di  origine  dei
vini.
   Le  uve  destinate  alla  vinificazione  devono assicurare ai vini
"Vignanello" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di  10%
per  il  bianco,  il  10,50%  per  il  rosso,  il rosato ed il "Greco
spumante", di 11% per il rosso "riserva", il bianco "superiore" ed il
"Greco".
   Ai  fini  della  vinificazione  delle  tipologie  dei  vini  rosso
"riserva",  bianco  "superiore"  e  Greco  "spumante" le relative uve
dovranno essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui  relativi
registri   di   cantina   dovra'  essere  espressamente  indicata  la
destinazione delle uve medesime.