(all. 5 - art. 1)
                               Art. 5.
   Le operazioni di  vinificazione,  ivi  compreso  l'invecchiamento,
devono  essere  effettuate  all'interno delle zone di produzione come
definita dall'art. 3.
   Tuttavia,  tenuto  conto   delle   situazioni   tradizionali,   e'
consentito   che   tali   operazioni   siano  effettuate  nell'intero
territorio dei comuni che sono compresi anche  se  solo  parzialmente
nella zona delimitata.
   Le   operazioni  di  elaborazione  del  vino  spumante  "Greco  di
Vignanello"  possono  essere  effettuate  esclusivamente  nell'ambito
della regione Lazio.
   La  resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65%
per la produzione dei vini rosso, rosato e "Greco" ed al 75%  per  la
produzione del vino bianco.
   Qualora  la resa superi detto limite l'eccedenza non avra' diritto
alla D.O.C.
   Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche
locali,  leali  e  costanti atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
   Il  vino  "Vignanello  rosso"  destinato  alla  produzione   della
tipologia   "riserva"   deve  essere  sottoposto  ad  un  periodo  di
invecchiamento obbligatorio di almeno due  anni,  a  partire  dal  1›
novembre dell'anno di raccolta, di cui almeno uno in bottiglia.