Art. 5. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento, devono essere effettuate all'interno delle zone di produzione come definita dall'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni che sono compresi anche se solo parzialmente nella zona delimitata. Le operazioni di elaborazione del vino spumante "Greco di Vignanello" possono essere effettuate esclusivamente nell'ambito della regione Lazio. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65% per la produzione dei vini rosso, rosato e "Greco" ed al 75% per la produzione del vino bianco. Qualora la resa superi detto limite l'eccedenza non avra' diritto alla D.O.C. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Il vino "Vignanello rosso" destinato alla produzione della tipologia "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni, a partire dal 1 novembre dell'anno di raccolta, di cui almeno uno in bottiglia.