(all. 6 - art. 1)
                               Art. 6.
   I vini di cui  all'art.  2  all'atto  dell'immissione  al  consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
   Vignanello bianco:
    colore:  paglierino  piu'  o  meno  intenso  con leggeri riflessi
verdognoli;
    odore: delicato, piu' o meno fruttato;
    sapore: secco con leggero retrogusto amarognolo, abboccato,  fine
e delicato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Vignanello rosso:
    colore:   rosso   rubino  da  giovane,  tendente  al  granato  se
invecchiato;
    odore: profumato caratteristico ed intenso;
    sapore: asciutto, caldo e armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Vignanello rosato:
    colore: rosato piu' o meno intenso con riflessi violacei;
    odore: vinoso e delicatamente fruttato;
    sapore: secco fresco e gradevole;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
   Vignanello Greco:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: vinoso gradevole e caratteristico;
    sapore: asciutto, abboccato, di  corpo  e  armonico  con  leggero
retrogusto amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
    acidita' totale minima: 5,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Vignanello Greco spumante:
    spuma: fine e persistente;
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: delicato piu' o meno fruttato;
    sapore: armonico, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   E'  facolta'  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle foreste di
modificare con proprio  decreto,  per  i  vini  di  cui  al  presente
disciplinare   di  produzione,  i  limiti  minimi  per  l'acidita'  e
l'estratto secco netto sopra indicati.
   La menzione "superiore" e' riservata alla  tipologia  "Vignanello"
bianco  proveniente  da uve aventi le caratteristiche di cui all'art.
4, penultimo comma, del presente disciplinare e che venga immessa  al
consumo   con   un   titolo   alcolometrico  volumico  totale  minimo
dell'11,50%.
   La  menzione  "riserva"  e'  riservata alla tipologia "Vignanello"
rosso proveniente da uve aventi le caratteristiche di cui all'art. 4,
penultimo comma, del presente disciplinare, che sia sottoposta ad  un
periodo d'invecchiamento obbligatorio di cui all'art. 5 ed immessa al
consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12%.
   La  menzione  "novello"  e'  riservata  al vino "Vignanello rosso"
prodotto nel rispetto della specifica normativa.