Art. 6. I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Vignanello bianco: colore: paglierino piu' o meno intenso con leggeri riflessi verdognoli; odore: delicato, piu' o meno fruttato; sapore: secco con leggero retrogusto amarognolo, abboccato, fine e delicato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Vignanello rosso: colore: rosso rubino da giovane, tendente al granato se invecchiato; odore: profumato caratteristico ed intenso; sapore: asciutto, caldo e armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Vignanello rosato: colore: rosato piu' o meno intenso con riflessi violacei; odore: vinoso e delicatamente fruttato; sapore: secco fresco e gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. Vignanello Greco: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: vinoso gradevole e caratteristico; sapore: asciutto, abboccato, di corpo e armonico con leggero retrogusto amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%; acidita' totale minima: 5,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Vignanello Greco spumante: spuma: fine e persistente; colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato piu' o meno fruttato; sapore: armonico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare di produzione, i limiti minimi per l'acidita' e l'estratto secco netto sopra indicati. La menzione "superiore" e' riservata alla tipologia "Vignanello" bianco proveniente da uve aventi le caratteristiche di cui all'art. 4, penultimo comma, del presente disciplinare e che venga immessa al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo dell'11,50%. La menzione "riserva" e' riservata alla tipologia "Vignanello" rosso proveniente da uve aventi le caratteristiche di cui all'art. 4, penultimo comma, del presente disciplinare, che sia sottoposta ad un periodo d'invecchiamento obbligatorio di cui all'art. 5 ed immessa al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12%. La menzione "novello" e' riservata al vino "Vignanello rosso" prodotto nel rispetto della specifica normativa.