(all. 7 - art. 1)
                               Art. 7.
   Nella presentazione e designazione dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata "Vignanello" Greco e "Greco spumante" il nome del
vitigno  deve  figurare  in  etichetta in caratteri di dimensioni non
superiori  alla  meta'  di  quelli   utilizzati   per   indicare   la
denominazione di origine.
   Nella  designazione  e  presentazione  dei vini a denominazione di
origine controllata "Vignanello" e' vietata l'aggiunta  di  qualsiasi
qualificazione  diversa  da quelle previste nel presente disciplinare
di  produzione  ivi  compresi  gli  aggettivi  extra,  fine,  scelto,
selezionato e similari.
   E'   altresi'   vietato  l'impiego  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a comuni, frazioni o zone.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi, ragioni sociali e marchi non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
   Le  indicazioni  tendenti  a  specificare   l'attivita'   agricola
dell'imbottigliatore   quali   "viticoltore",  "fattoria",  "tenuta",
"podere", "cascina" ed altri  termini  similari  sono  consentite  in
osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.
   Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini "Vignanello"
puo' figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
   E'  obbligatorio  che  sulle etichette sia riportata l'indicazione
"secco" o "amabile" e, per gli spumanti, altra  menzione  concernente
il residuo zuccherino.