Art. 7. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Vignanello" Greco e "Greco spumante" il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori alla meta' di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Vignanello" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari. E' altresi' vietato l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni o zone. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia. Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini "Vignanello" puo' figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. E' obbligatorio che sulle etichette sia riportata l'indicazione "secco" o "amabile" e, per gli spumanti, altra menzione concernente il residuo zuccherino.