(all. 8 - art. 1)
                               Art. 8.
   I vini a denominazione di origine controllata "Vignanello"  devono
essere  immessi  al  consumo  in  recipienti  non superiori a 5 litri
confezionati con tipologia confacente ai vini di pregio.
   Sono, pertanto, da escludere le confezioni a chiusura con tappo  a
corona.