Art. 2. 1. Per le cure urgenti ospedaliere, che non comportano ricovero, erogate dagli ospedali a gestione diretta delle unita' sanitarie locali, le singole prestazioni sono addebitate per gli anni 1991 e 1992 in base ad un apposito tariffario stabilito dalla Regione competente o, in mancanza, dalla unita' sanitaria locale, tenuto conto delle relative tariffe previste dalle convenzioni di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e di quelle di cui all'art. 35, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. 2. Per le cure urgenti ospedaliere, che non comportano ricovero, erogate dagli ospedali pubblici e privati convenzionati con le unita' sanitarie locali le tariffe per gli anni 1991 e 1992 sono quelle de- terminate in sede di convenzione. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 giugno 1992 Il Ministro della sanita' DE LORENZO Il Ministro del tesoro CARLI Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1992 Registro n. 14 Sanita', foglio n. 90.