Art. 2.
  1. Per le cure urgenti ospedaliere, che  non  comportano  ricovero,
erogate  dagli  ospedali  a  gestione  diretta delle unita' sanitarie
locali, le singole prestazioni sono addebitate per gli  anni  1991  e
1992  in  base  ad  un  apposito  tariffario  stabilito dalla Regione
competente o, in mancanza,  dalla  unita'  sanitaria  locale,  tenuto
conto  delle  relative  tariffe  previste  dalle  convenzioni  di cui
all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e di quelle di  cui
all'art.   35,   ottavo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
  2. Per le cure urgenti ospedaliere, che  non  comportano  ricovero,
erogate dagli ospedali pubblici e privati convenzionati con le unita'
sanitarie  locali le tariffe per gli anni 1991 e 1992 sono quelle de-
terminate in sede di convenzione.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 giugno 1992
                                            Il Ministro della sanita'
                                                    DE LORENZO
Il Ministro del tesoro
         CARLI
Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1992
Registro n. 14 Sanita', foglio n. 90.