Art. 1-bis.
         Proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato
                   nella pubblica amministrazione
 
(( 1. Il rapporto di lavoro del personale assunto in base alle     ))
(( disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, della legge        ))
(( 29 dicembre 1988, n. 554    (a),    e all'articolo 18 della     ))
(( legge                                                           ))
(( 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni    (b),    puo' ))
(( essere prorogato di dodici mesi, a decorrere dalla data di      ))
(( scadenza del termine contrattuale o, per i rapporti prorogati   ))
(( ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 marzo   ))
(( 1992, n. 237    (c),    e dell'articolo 4, comma 8, del         ))
(( decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293    (c),    dalle           ))
(( rispettive date di inizio del periodo di proroga.               ))
(( 2. Il personale che cessa dal servizio fino alla data di        ))
(( entrata in vigore della legge di conversione del presente       ))
(( decreto per scadenza del termine contrattuale puo' essere       ))
(( riammesso in servizio per dodici mesi a decorrere dalla data di ))
(( riammissione.                                                   ))
(( 3. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di  ))
(( cui ai commi 1 e 2 rimangono a carico dei bilanci degli enti e  ))
(( delle amministrazioni interessati.                              ))
 
             (a) Il comma 6  dell'art.  7  della  legge  n.  554/1988
          (Disposizioni  in materia di pubblico impiego) prevede che:
          "Le  amministrazioni   indicate   nel   comma   1   possono
          costituire,   con  provvedimenti  previsti  dai  rispettivi
          ordinamenti, rapporti di lavoro a tempo determinato,  pieno
          o parziale, per profili professionali ascritti a qualifiche
          funzionali  non  superiori  alla  settima  e  di durata non
          superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali  esigenze
          a  due,  per la realizzazione, nell'ambito delle previsioni
          di cui agli accordi sindacali contemplati  dalla  legge  29
          marzo   1983,   n.   93,  di  specifici  progetti-obiettivo
          interessanti,  in  special  modo,  i  settori  della  lotta
          all'evasione  fiscale e contributiva, dell'erogazione delle
          pensioni, del catasto, della tutela dei  beni  culturali  e
          ambientali,  dell'ambiente,  della protezione civile, della
          difesa del  suolo  e  del  patrimonio  idrico,  boschivo  e
          florofaunistico,  della  difesa  del  litorale  e della sua
          utilizzazione  sociale,  dei  servizi  di  assistenza  agli
          anziani  ed  ai  portatori  di  handicaps,  dei  servizi di
          prevenzione e recupero in favore dei  tossicodipendenti  ed
          altresi'  i  progetti  di  formazione-lavoro,  nonche'  per
          ulteriori esigenze concernenti settori da  individuare  con
          decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri. Per la
          costituzione  dei  predetti  rapporti,   limitatamente   al
          personale  dei profili professionali che richiedano il solo
          requisito della scuola dell'obbligo,  trovano  applicazione
          le  disposizioni  previste  dall'art.  16  della  legge  28
          febbraio 1987, n.   56, e dal decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, e succes-
          sive   modificazioni  e  integrazioni.    Per  il  restante
          personale   si   provvede  garantendo  la  pubblicita'  del
          reclutamento tramite apposito avviso, da  pubblicare  nella
          Gazzetta  Ufficiale,  contenente  l'indicazione  del numero
          delle  unita'  richieste  e  dei  requisiti   culturali   e
          professionali   necessari   per   il  raggiungimento  degli
          obiettivi prefissati.  Le  modalita'  di  accertamento  del
          possesso   dei   predetti   requisiti,  nonche'  i  criteri
          oggettivi di valutazione sono determinati con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro per la funzione pubblica e  con  il  Ministro  del
          tesoro,  sentito  il  parere  delle  competenti commissioni
          parlamentari  e  quello  delle   organizzazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative sul piano nazionale".
             Il  testo  dell'art.  16  della  legge n. 56/1987 (Norme
          sull'organizzazione   del   mercato   del   lavoro),   come
          modificato  dall'art.  4,  commi  4- bis e 4-quinquies, del
          D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito,  con  modificazioni,
          nella  legge  20 maggio 1988, n. 160, e dall'art. 30, comma
          1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (soprarichiamato), e'
          il seguente:
             "Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e  gli  enti
          pubblici).  -  1.  Le  amministrazioni dello Stato anche ad
          ordinamento autonomo, gli enti  pubblici  non  economici  a
          carattere  nazionale e quelli che svolgono attivita' in una
          o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie
          locali  effettuano  le   assunzioni   dei   lavoratori   da
          inquadrare  nei  livelli retributivo-funzionali per i quali
          non e' richiesto il titolo di  studio  superiore  a  quello
          della   scuola   dell'obbligo,   sulla  base  di  selezioni
          effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento  ed
          in  quelle  di  mobilita'  che  abbiano la professionalita'
          eventualmente  richiesta  e  i   requisiti   previsti   per
          l'accesso   al   pubblico   impiego.   Essi   sono  avviati
          numericamente  alla  selezione   secondo   l'ordine   delle
          graduatorie  risultante  dalle  liste  delle circoscrizioni
          territorialmente competenti.
             2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire  la
          loro   iscrizione  presso  altra  circoscrizione  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria della
          nuova  sezione   circoscrizionale   avviene   con   effetto
          immediato.
             3.  Gli  avviamenti  vengono effettuati sulla base delle
          graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di  enti  la
          cui   attivita'   si   esplichi   nel  territorio  di  piu'
          circoscrizioni,  con  riferimento  alle  graduatorie  delle
          circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
          si   esplichi   nell'intero   territorio   regionale,   con
          riferimento alle graduatorie  di  tutte  le  circoscrizioni
          della  regione,  secondo  un  sistema integrato definito ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di cui al comma 4.
             4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche'  le
          modalita'  e  i  criteri  delle  selezioni tra i lavoratori
          avviati sono determinati con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  da emanarsi entro sei mesi dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, sentite le
          confederazioni sindacali maggiormente  rappresentative  sul
          piano nazionale.
             5.  Le  amministrazioni  centrali  dello Stato, gli enti
          pubblici non economici a carattere nazionale e  quelli  che
          svolgono   attivita'  in  piu'  regioni,  per  i  posti  da
          ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
          lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla  base
          della    graduatoria   delle   domande   presentate   dagli
          interessati.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  4  sono
          stabiliti  i  criteri  per  la formazione della graduatoria
          unica  nonche'  i   criteri   e   le   modalita'   per   la
          informatizzazione delle liste.
             6.   Le  offerte  di  lavoro  da  parte  della  pubblica
          amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
          la cadenza dei bandi, secondo le  direttive  impartite  dal
          Ministro per la funzione pubblica.
             7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore
          di  principio  e  di  indirizzo  per  la legislazione delle
          regioni a statuto ordinario.
             8. Sono escluse dalla disciplina del  presente  articolo
          le  assunzioni  presso  le  Forze  armate  e i Corpi civili
          militarmente ordinati".
             Il comma 4- ter dell'art. 4 del D.L. n.  86/1988  (Norme
          in  materia  previdenziale,  di  occupazione giovanile e di
          mercato  del  lavoro,  nonche'  per  il  potenziamento  del
          sistema  informatico  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale) prevede che: "L'art. 16 della legge  28
          febbraio  1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di
          assunzione a tempo determinato  previsti  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (relativo
          alle   assunzioni   temporanee   di   personale  presso  le
          amministrazioni dello Stato, n.d.r.), e dall'art.  6  della
          legge   20   marzo  1975,  n.  70  (riguardante  assunzioni
          temporanee  di  personale  straordinario  presso  gli  enti
          pubblici, n.d.r.), nonche' in ogni altro caso di assunzioni
          a  termine  consentite  nelle  regioni a statuto ordinario,
          nelle  province,  nei  comuni  e  nelle  unita'   sanitarie
          locali".
             Il D.P.C.M. n. 392/1987 (sopracitato) reca: "Modalita' e
          criteri  per  l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai
          sensi dell'art. 16 della legge 28  febbraio  1987,  n.  56,
          recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro".
             (b)  Il  testo  dell'art.  18  della  legge  n.  88/1989
          (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della  previdenza
          sociale   e  dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro), come modificato dall'art.
          3  del  D.L.  29  marzo  1991,  n.  103,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  1› giugno 1991, n. 166, e' il
          seguente:
             "Art. 18 (Progetti  speciali).  -  1.  In  relazione  ad
          impegni  derivanti dall'attuazione di disposizioni legisla-
          tive sull'erogazione delle prestazioni e sulla  riscossione
          ed  accreditamento  dei  contributi  ovvero per particolari
          esigenze  organizzative connesse a tali settori, l'Istituto
          elabora progetti a termine  finalizzati  a  tali  scopi  da
          realizzare  anche  attraverso la selezione ed assunzione di
          personale,  su  base  regionale,  mediante   contratti   di
          formazione e lavoro e contratti a termine.
             2.   Con  la  contrattazione  articolata  di  ente  sono
          stabiliti i criteri per la corresponsione, al  personale  e
          ai   dirigenti   che   partecipano   alla   elaborazione  e
          realizzazione dei progetti di cui al comma 1,  di  compensi
          incentivanti la produttivita'.
             3.   Al  finanziamento  di  quanto  previsto  dai  commi
          precedenti si provvede mediante  una  quota  non  superiore
          allo  0,10 per cento delle entrate indicate nel bilancio di
          previsione dell'Istituto.
            3-bis.  I  progetti  di  cui  al  comma  1  dovranno   in
          particolare   essere   finalizzati  alla  realizzazione  di
          programmi per la lotta e il  recupero  delle  omissioni  ed
          evasioni contributive, sulla base di specifiche, in termini
          finanziari,  che verranno sottoposte all'esame del Ministro
          del  lavoro  e  della  previdenza  sociale.   Il   comitato
          esecutivo    dell'Istituto   definira'   la   quota   dello
          stanziamento fissato ai sensi del comma 3 da  destinare  al
          finanziamento  di incentivi connessi alla realizzazione dei
          predetti programmi. Tale quota  non  puo'  essere  comunque
          inferiore  al 50 per cento della somma destinata a compensi
          incentivanti. Il pagamento dei compensi di cui al  presente
          comma   e'  disposto  previa  valutazione  e  verifica  dei
          risultati conseguiti, che  dovranno  essere  comunicati  al
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale".
             (c)  I  DD.LL. n. 237/1992 e n. 293/1992, non convertiti
          in legge  per  decorrenza  dei  termini  costituzionali  (i
          relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente,
          nella  ((  Gazzetta  Ufficiale )) - serie generale - n. 117
          del 21 maggio 1992 e n. 170 del 21 luglio  1992),  recavano
          misure  urgenti  in  campo  economico ed interventi in zone
          terremotate.  Si  trascrive  il  comma  8  dell'art.  4  di
          entrambi   i  decreti,  di  identica  formulazione:  "8.  I
          contratti di  lavoro  stipulati  dagli  enti  pubblici  non
          economici   e  dagli  enti  pubblici  territoriali  di  cui
          all'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n.  554,
          nonche' all'art. 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e suc-
          cessive   modificazioni,   possono   essere   prorogati  di
          ulteriori sei mesi, in deroga a quanto disposto dai commi 6
          e 8 del  predetto  art.    7.  Il  personale  eventualmente
          cessato  dal servizio dal 1› gennaio 1992, per scadenza del
          termine contrattuale, puo' essere riammesso in servizio per
          un periodo di sei mesi".
             Per il testo del comma 6  dell'art.  7  della  legge  n.
          554/1988  si  veda  la  precedente nota (a). Il comma 8 del
          medesimo articolo cosi'  recita:  "Realizzati  i  progetti-
          obiettivo  di  cui  ai  commi 6 e 7, le amministrazioni non
          possono costituire nuovi rapporti a tempo  determinato  con
          gli stessi soggetti se non sia trascorso un tempo di durata
          doppia  rispetto  a  quello del precedente rapporto a tempo
          determinato. In ogni caso, alla scadenza  dei  contratti  e
          delle  eventuali  proroghe,  il  personale assunto cessa da
          qualsiasi rapporto con le amministrazioni interessate".
             Per il testo dell'art. 18 della legge n. 88/1989 si veda
          la precedente nota (b).