Art. 2.
            Disposizioni in materia di cassa integrazione
 
  1. I provvedimenti assunti sulla base  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (a), per
i  trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21
febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
aprile  1985,  n.  143, e successive modificazioni (b), nonche' per i
trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6
del  richiamato  articolo  22  (a),  possono   essere   ulteriormente
prorogati per un periodo non superiore a sei mesi, con pari riduzione
del periodo iniziale di mobilita' per i lavoratori interessati.
 
             (a)  La  legge  n.  223/1991  reca: "Norme in materia di
          cassa    integrazione,    mobilita',     trattamenti     di
          disoccupazione,  attuazione  di  direttive  della Comunita'
          europea, avviamento al  lavoro  ed  altre  disposizioni  in
          materia  di  mercato del lavoro". Si trascrive il testo dei
          commi 2 e 6 (quest'ultimo come modificato dall'art. 3 della
          legge 20 gennaio 1992, n. 22) del relativo art. 22:
             "2. I provvedimenti relativi alle domande di proroga  di
          trattamento,  che  scada  prima  della  data  di entrata in
          vigore della presente legge o che sia in  corso  alla  data
          medesima,  sono assunti secondo la previgente normativa nei
          limiti  temporali  determinati  dal   CIPI   in   sede   di
          accertamento delle cause di intervento, o per un periodo la
          cui  scadenza  non superi i sei mesi dalla data del decreto
          di concessione dei trattamenti concessi ai sensi  dell'art.
          2  del  decreto-legge  21 febbraio 1985, n. 23, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985,  n.  143,  e
          successive  modificazioni,  e  dell'art.  2  della legge 27
          luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni.
             3-5. (Omissis).
            6.  Continuano   a   beneficiare   del   trattamento   di
          integrazione   salariale,   fino   a   centottanta   giorni
          successivi alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge, i lavoratori che risultino beneficiarne alla data di
          entrata in vigore della presente legge in quanto dipendenti
          dalle  societa'  non  operative costituite dalla GEPI sulla
          base della normativa  vigente,  ed  aventi  ad  oggetto  la
          promozione di iniziative idonee a consentirne il reimpiego,
          ovvero  che  risultino  beneficiare ai sensi delle seguenti
          leggi: art. 1 del decreto-legge 10  giugno  1977,  n.  291,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977,
          n. 501, e successive modificazioni;  art.  5  del  decreto-
          legge   9   dicembre   1981,   n.   721,   convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25; art.  6,
          comma  6,  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n. 536,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  febbraio
          1988,  n.  48.  Tale  periodo  e' elevato ad un anno per le
          imprese  ubicate  nei  territori  di  cui  al  testo  unico
          approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 6
          marzo 1978, n. 218.  Durante  questo  periodo  le  imprese,
          previo  esame congiunto con le organizzazioni sindacali dei
          lavoratori,   da  esaurire  non  prima  di  trenta  giorni,
          collocano in  mobilita'  i  predetti  lavoratori  dando  le
          comunicazioni previste dall'art. 4, comma 9; in questo caso
          le  imprese  non  sono  tenute  al  pagamento  della  somma
          prevista dall'art. 5, comma 4. I  lavoratori  collocati  in
          mobilita'  ai  sensi del presente comma sono iscritti nella
          lista di  mobilita'  ed  hanno  diritto  all'indennita'  di
          mobilita'  di cui all'art. 7. Ad essi non si applica quanto
          previsto dall'art. 7, comma 4. A decorrere  dalla  data  di
          entrata  in vigore della presente legge i lavoratori di cui
          al  presente  comma  hanno  facolta'   di   richiedere   la
          corresponsione    anticipata    dell'indennita',   prevista
          dall'art. 7, comma 5. In questo caso la somma e'  aumentata
          in misura pari al trattamento di integrazione salariale non
          ancora goduto".