Art. 2. Disposizioni in materia di cassa integrazione 1. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (a), per i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni (b), nonche' per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22 (a), possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore a sei mesi, con pari riduzione del periodo iniziale di mobilita' per i lavoratori interessati.
(a) La legge n. 223/1991 reca: "Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro". Si trascrive il testo dei commi 2 e 6 (quest'ultimo come modificato dall'art. 3 della legge 20 gennaio 1992, n. 22) del relativo art. 22: "2. I provvedimenti relativi alle domande di proroga di trattamento, che scada prima della data di entrata in vigore della presente legge o che sia in corso alla data medesima, sono assunti secondo la previgente normativa nei limiti temporali determinati dal CIPI in sede di accertamento delle cause di intervento, o per un periodo la cui scadenza non superi i sei mesi dalla data del decreto di concessione dei trattamenti concessi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, e dell'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni. 3-5. (Omissis). 6. Continuano a beneficiare del trattamento di integrazione salariale, fino a centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i lavoratori che risultino beneficiarne alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto dipendenti dalle societa' non operative costituite dalla GEPI sulla base della normativa vigente, ed aventi ad oggetto la promozione di iniziative idonee a consentirne il reimpiego, ovvero che risultino beneficiare ai sensi delle seguenti leggi: art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni; art. 5 del decreto- legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25; art. 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. Tale periodo e' elevato ad un anno per le imprese ubicate nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Durante questo periodo le imprese, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, da esaurire non prima di trenta giorni, collocano in mobilita' i predetti lavoratori dando le comunicazioni previste dall'art. 4, comma 9; in questo caso le imprese non sono tenute al pagamento della somma prevista dall'art. 5, comma 4. I lavoratori collocati in mobilita' ai sensi del presente comma sono iscritti nella lista di mobilita' ed hanno diritto all'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7. Ad essi non si applica quanto previsto dall'art. 7, comma 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori di cui al presente comma hanno facolta' di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennita', prevista dall'art. 7, comma 5. In questo caso la somma e' aumentata in misura pari al trattamento di integrazione salariale non ancora goduto".