Art. 2-bis. Pensionamenti anticipati dei lavoratori delle miniere (( 1. Al comma 6 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. )) (( 221 (a), le parole: "31 dicembre 1991" sono sostituite dalle )) (( seguenti: "31 dicembre 1992"; e le parole: "di cui all'articolo )) (( 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (b)" sono sostituite )) (( dalle seguenti: "di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge )) (( 23 aprile 1981, n. 155 (b)". )) (( 2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di )) (( cui al comma 1, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 1992, si )) (( provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento )) (( iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo )) (( 7903 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, )) (( del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno. Le somme )) (( predette sono iscritte nello stato di previsione del Ministero )) (( del lavoro e della previdenza sociale e sono corrisposte )) (( all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dietro )) (( presentazione di rendiconto. )) ))
(a) Il comma 6 dell'art. 7 della legge n. 221/1990 (Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria), come modificato dal decreto qui pubblicato, prevede che: "Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1992, ai lavoratori dipendenti delle unita' minerarie localizzate nei bacini minerari di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 della presente legge, puo' essere concesso, a carico del bilancio dello Stato, il beneficio del pensionamento anticipato alle condizioni e con le modalita' di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (v. successiva nota (b), n.d.r.)". Il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 41/1989 (Interventi per la politica mineraria per il 1988), come modificato dall'art. 3 della legge 30 luglio 1990, n. 221 (soprarichiamato), e' il seguente: "Art. 1. - 1. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attivita' mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, anche se la sospensione dell'attivita' si sia verificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, ma comunque in vigenza del titolo minerario, ai titolari della concessione di coltivazione o ad altri soggetti ritenuti idonei che intraprendano attivita' sostitutive nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attivita' mineraria o nei comuni limitrofi, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, possono essere concessi, con delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contributi in conto capitale fino al 25 per cento dell'investimento globale relativo alla realizzazione di tali attivita' e per iniziative di reimpiego della manodopera fino a 50 unita', da attuarsi in settori diversi da quelli definiti sensibili dalle disposizioni comunitarie in vigore. 2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, da leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, fatta eccezione per le agevolazioni previste da organismi comunitari e per quelle relative alle attivita' agricole. 3. Le agevolazioni di cui al comma 1 destinate alle aree localizzate nell'ambito dei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono essere concesse fino al 50 per cento del'investimento globale, e sino al limite del 75 per cento in caso di cumulo con le agevolazioni previste da altre leggi statali e da leggi regionali. 4. Il contributo e' liquidato con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per la liquidazione del contributo si applica l'art. 5, secondo e terzo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre, previa presentazione di apposita fideiussione, l'erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 30 per cento del contributo deliberato". (b) Si trascrive il testo degli articoli 16, 17 e 18 della legge n. 155/1981, recante adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica: "Art. 16 (Pensionamento anticipato). - Con effetto dal 14 febbraio 1980 e fino al 31 dicembre 1981 agli operai e agli impiegati in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con imprese industriali, diverse da quelle edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 55 anni di eta', se uomini, e 50, se donne, e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, spetta, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore, il trattamento di pensione sulla base dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso fra la data della risoluzione dei rapporti e quella di compimento di 60 anni, se uomini, o 55, se donne. La Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per la gestione medesima, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese. I contributi versati dalla Cassa per l'integrazione guadagni vengono iscritti per due terzi nella contabilita' separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo in quella relativa agli interventi ordinari. I lavoratori interessati, che versino nella ipotesi di cui al primo comma, debbono presentare la domanda per la liquidazione della pensione prevista dal presente articolo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dal verificarsi degli eventi di cui al comma medesimo. I lavoratori ammessi in Cassa per la integrazione guadagni, in caso di risoluzione del contratto di lavoro e verificandosi le condizioni di cui al primo comma, debbono presentare la domanda di pensione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dalla data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale. Il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro ed il concorso dello Stato, previsti dall'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono devoluti alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella contabilita' relativa agli interventi straordinari. Il contributo addizionale, di cui al precedente comma, e' dovuto a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1981. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianita' di cui all'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non e' compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione. Art. 17 (Dirigenti di aziende industriali). - Nei periodi previsti dalle norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria in materia di pensionamento anticipato in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ai dirigenti di aziende industriali, diverse da quelle edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione del CIPI ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 55 anni di eta', se uomini, o 50, se donne, e possano far valere almeno 15 anni di anzianita' contributiva presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, e' dovuto a carico dell'Istituto stesso, su domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore, un assegno in misura pari alla pensione di vecchiaia che spetterebbe al compimento del 60 anno di eta' se uomini, o del 55 anno se donne. L'assegno di cui al comma precedente non e' cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, ne' con altri trattamenti di pensione, ne' con l'indennita' di disoccupazione ed e' corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori compiono il 60 anno di eta' se uomini ed il 55 se donne. Dal divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli altri trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di legge. Ai titolari dell'assegno si applicano le disposizioni che regolano il riconoscimento delle maggiorazioni per carichi familiari nonche' quelle che disciplinano i ricorsi, le controversie e le modalita' di erogazione delle prestazioni secondo la normativa vigente per l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali. Art. 18 (Minatori). - Con effetto dalla data di entrata in vigore dela presente legge e sino al 31 dicembre 1981 ai lavoratori in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazioni ancorche' parziali in sotterraneo, per le quali sia intervenuta una deliberazione del CIPI ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 52 anni di eta' e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuita', per almeno 15 anni, a lavori in sotterraneo, purche' in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 50, il trattamento di pensione di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, viene erogato, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore. Il trattamento e' liquidato, sulla base dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data della risoluzione del rapporto e quella di compimento del sessantesimo anno di eta'. Qualora gli operai possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti almeno 27 anni di iscrizione e di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti militari e categorie assimilate nonche' quella accreditata a norma dell'art. 49, quarto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuita', per almeno 15 anni, a lavori in sotterraneo, la pensione e' determinata sulla base dell'anzianita' contributiva prevista per la liquidazione della pensione di anzianita'. La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla Gestione speciale minatori di cui alla predetta legge 3 gennaio 1960, n. 5, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione delle aliquote contributive in vigore, rispettivamente per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per la Gestione speciale predetta, sull'importo che si ottiene moltiplicando l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese, per i mesi di anticipazione della pensione sino al compimento dei 55 anni, o dei 30 anni di anzianita' assicurativa se anteriore. I contributi versati dalla Cassa per la integrazione guadagni vengono iscritti per due terzi nella contabilita' separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo in quella relativa agli interventi ordinari. Relativamente alle pensioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, sesto e settimo del precedente art. 16". I termini indicati negli articoli sopratrascritti sono stati piu' volte prorogati.