Art. 2-bis.
        Pensionamenti anticipati dei lavoratori delle miniere
 
(( 1. Al comma 6 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n.    ))
(( 221 (a), le parole: "31 dicembre 1991" sono sostituite dalle    ))
(( seguenti: "31 dicembre 1992"; e le parole: "di cui all'articolo ))
(( 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (b)" sono sostituite      ))
(( dalle seguenti: "di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge   ))
(( 23 aprile 1981, n. 155 (b)".                                    ))
(( 2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di  ))
(( cui al comma 1, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 1992, si ))
(( provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento   ))
(( iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo ))
(( 7903 dello stato di previsione del Ministero dell'industria,    ))
(( del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno. Le somme ))
(( predette sono iscritte nello stato di previsione del Ministero  ))
(( del lavoro e della previdenza sociale e sono corrisposte        ))
(( all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dietro   ))
(( presentazione di rendiconto. ))                                 ))
 
             (a) Il comma 6  dell'art.  7  della  legge  n.  221/1990
          (Nuove  norme  per  l'attuazione della politica mineraria),
          come modificato dal decreto qui  pubblicato,  prevede  che:
          "Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente
          legge  e fino al 31 dicembre 1992, ai lavoratori dipendenti
          delle unita' minerarie localizzate nei bacini  minerari  di
          cui  all'art.  1  della  legge 3 febbraio 1989, n. 41, come
          modificato dall'art. 3 della presente  legge,  puo'  essere
          concesso,  a  carico del bilancio dello Stato, il beneficio
          del pensionamento  anticipato  alle  condizioni  e  con  le
          modalita'  di  cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23
          aprile 1981, n. 155 (v.  successiva nota (b), n.d.r.)".
             Il testo vigente dell'art.  1  della  legge  n.  41/1989
          (Interventi  per  la  politica mineraria per il 1988), come
          modificato dall'art. 3 della legge 30 luglio 1990,  n.  221
          (soprarichiamato), e' il seguente:
             "Art.  1.  -  1.  Nei  bacini  minerari  interessati  da
          processi di  ristrutturazione  comportanti  contrazione  di
          manodopera    o    la   sospensione   totale   o   parziale
          dell'attivita'  mineraria   divenuta   antieconomica,   con
          conseguenti  esodi  di  manodopera, anche se la sospensione
          dell'attivita'  si  sia  verificata  prima  della  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, ma comunque in
          vigenza del titolo minerario, ai titolari della concessione
          di coltivazione o ad altri  soggetti  ritenuti  idonei  che
          intraprendano  attivita'  sostitutive  nel  territorio  dei
          comuni sui quali insiste l'attivita' mineraria o nei comuni
          limitrofi, con piani di assunzione di manodopera raccordati
          con gli esodi, possono essere concessi,  con  delibera  del
          Comitato   interministeriale  per  il  coordinamento  della
          politica  industriale  (CIPI),  su  proposta  del  Ministro
          dell'industria,    del    commercio   e   dell'artigianato,
          contributi  in  conto  capitale  fino  al  25   per   cento
          dell'investimento  globale  relativo  alla realizzazione di
          tali   attivita'   e  per  iniziative  di  reimpiego  della
          manodopera fino a 50 unita', da attuarsi in settori diversi
          da quelli definiti sensibili dalle disposizioni comunitarie
          in vigore.
             2. I contributi di cui al comma 1  non  sono  cumulabili
          con  le  agevolazioni  previste  da altre leggi statali, da
          leggi regionali e delle province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano,  fatta  eccezione  per le agevolazioni previste da
          organismi comunitari e per quelle relative  alle  attivita'
          agricole.
             3. Le agevolazioni di cui al comma 1 destinate alle aree
          localizzate nell'ambito dei territori di cui all'art. 1 del
          testo  unico  delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
          marzo  1978, n. 218, possono essere concesse fino al 50 per
          cento del'investimento globale, e sino al limite del 75 per
          cento in caso di cumulo con  le  agevolazioni  previste  da
          altre leggi statali e da leggi regionali.
             4.  Il  contributo e' liquidato con decreti del Ministro
          dell'industria, del commercio e  dell'artigianato.  Per  la
          liquidazione  del contributo si applica l'art. 5, secondo e
          terzo comma,  della  legge  15  giugno  1984,  n.  246.  Il
          Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
          puo'   disporre,   previa   presentazione    di    apposita
          fideiussione,  l'erogazione  di anticipazioni in misura non
          superiore al 30 per cento del contributo deliberato".
             (b) Si trascrive il testo degli articoli  16,  17  e  18
          della   legge   n.   155/1981,  recante  adeguamento  delle
          strutture e delle procedure  per  la  liquidazione  urgente
          delle  pensioni  e  per  i trattamenti di disoccupazione, e
          misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica:
             "Art. 16 (Pensionamento anticipato). - Con  effetto  dal
          14  febbraio  1980 e fino al 31 dicembre 1981 agli operai e
          agli impiegati in  caso  di  risoluzione  del  rapporto  di
          lavoro  con  imprese  industriali, diverse da quelle edili,
          per le quali sia intervenuta una deliberazione del Comitato
          dei  ministri   per   il   coordinamento   della   politica
          industriale  (CIPI),  ai  sensi  dell'art. 2, quinto comma,
          lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977,  n.  675,  che
          abbiano  compiuto  55  anni  di  eta',  se uomini, e 50, se
          donne, e possano  far  valere  nell'assicurazione  generale
          obbligatoria   per   l'invalidita',   la   vecchiaia  ed  i
          superstiti 180 contributi  mensili  ovvero  780  contributi
          settimanali  di  cui,  rispettivamente,  alle tabelle A e B
          allegate al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
          aprile  1968,  n.  488,  spetta, a domanda, a decorrere dal
          primo giorno del mese successivo  a  quello  stabilito  dai
          decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale  sulla  base degli accertamenti del CIPI o a quello
          della  risoluzione  del   rapporto,   se   posteriore,   il
          trattamento   di   pensione   sulla   base  dell'anzianita'
          contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso
          fra la data della risoluzione  dei  rapporti  e  quella  di
          compimento di 60 anni, se uomini, o 55, se donne.
             La   Cassa  per  l'integrazione  guadagni  degli  operai
          dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica  una
          somma   pari   all'importo   risultante   dall'applicazione
          dell'aliquota  contributiva  in  vigore,  per  la  gestione
          medesima,  sull'importo  che si ottiene moltiplicando per i
          mesi di anticipazione della pensione l'ultima  retribuzione
          percepita  da  ogni  lavoratore  interessato,  rapportata a
          mese. I contributi versati dalla Cassa  per  l'integrazione
          guadagni  vengono iscritti per due terzi nella contabilita'
          separata relativa agli interventi  straordinari  e  per  il
          rimanente   terzo   in   quella  relativa  agli  interventi
          ordinari.
             I lavoratori interessati, che versino nella  ipotesi  di
          cui  al  primo  comma, debbono presentare la domanda per la
          liquidazione della pensione prevista dal presente  articolo
          entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
          legge  o  dal  verificarsi  degli  eventi  di  cui al comma
          medesimo. I lavoratori ammessi in Cassa per la integrazione
          guadagni, in caso di risoluzione del contratto di lavoro  e
          verificandosi  le condizioni di cui al primo comma, debbono
          presentare la domanda di  pensione  entro  sessanta  giorni
          dall'entrata in vigore della presente legge o dalla data di
          decorrenza del trattamento di integrazione salariale.
             Il  contributo addizionale a carico dei datori di lavoro
          ed il concorso dello Stato,  previsti  dall'art.  12  della
          legge  5  novembre  1968, n. 1115, sono devoluti alla Cassa
          per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria
          nella contabilita' relativa agli interventi straordinari.
             Il contributo addizionale, di cui al  precedente  comma,
          e'  dovuto  a  decorrere  dal  periodo di paga successivo a
          quello in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge fino al 31 dicembre 1981.
             Agli  effetti  del cumulo del trattamento di pensione di
          cui al presente articolo con la retribuzione  si  applicano
          le  norme  relative  alla  pensione  di  anzianita'  di cui
          all'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
             Il trattamento di pensione di cui al  presente  articolo
          non   e'   compatibile   con   le   prestazioni   a  carico
          dell'assicurazione contro la disoccupazione.
             Art.  17  (Dirigenti  di  aziende  industriali).  -  Nei
          periodi  previsti  dalle  norme vigenti per l'assicurazione
          generale   obbligatoria   in   materia   di   pensionamento
          anticipato  in  caso di risoluzione del rapporto di lavoro,
          ai dirigenti di  aziende  industriali,  diverse  da  quelle
          edili,  per  le quali sia intervenuta una deliberazione del
          CIPI ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettere a)  e  c),
          della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 55
          anni  di  eta',  se  uomini,  o 50, se donne, e possano far
          valere almeno 15 anni  di  anzianita'  contributiva  presso
          l'Istituto  nazionale  di  previdenza  per  i  dirigenti di
          aziende  industriali,  e'  dovuto  a  carico  dell'Istituto
          stesso,  su  domanda, a decorrere dal primo giorno del mese
          successivo a quello  stabilito  dai  decreti  adottati  dal
          Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale sulla base
          degli  accertamenti  del  CIPI o a quello della risoluzione
          del rapporto, se posteriore, un assegno in misura pari alla
          pensione di vecchiaia che spetterebbe al compimento del 60›
          anno di eta' se uomini, o del 55› anno se donne.
             L'assegno di cui al comma precedente non  e'  cumulabile
          con  la  retribuzione  percepita in costanza di rapporto di
          lavoro, ne' con altri  trattamenti  di  pensione,  ne'  con
          l'indennita'  di  disoccupazione  ed  e' corrisposto fino a
          tutto il mese nel quale i lavoratori compiono il  60›  anno
          di eta' se uomini ed il 55› se donne. Dal divieto di cumulo
          sono  escluse le pensioni di guerra e gli altri trattamenti
          a queste assimilabili per disposizioni di legge.
             Ai titolari dell'assegno si  applicano  le  disposizioni
          che  regolano  il  riconoscimento  delle  maggiorazioni per
          carichi  familiari  nonche'  quelle  che   disciplinano   i
          ricorsi, le controversie e le modalita' di erogazione delle
          prestazioni  secondo  la  normativa  vigente per l'Istituto
          nazionale  di  previdenza  per  i  dirigenti   di   aziende
          industriali.
             Art.  18 (Minatori). - Con effetto dalla data di entrata
          in vigore dela presente legge e sino al 31 dicembre 1981 ai
          lavoratori in caso di risoluzione del  rapporto  di  lavoro
          con   imprese   esercenti  miniere,  cave  e  torbiere  con
          lavorazioni ancorche' parziali in sotterraneo, per le quali
          sia  intervenuta  una  deliberazione  del  CIPI  ai   sensi
          dell'art.  2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12
          agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 52 anni di eta' e
          possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria
          per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti   180
          contributi  mensili  ovvero  780  contributi settimanali di
          cui, rispettivamente alle tabelle A e B allegate al decreto
          del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.  488,  e
          siano   stati   addetti   complessivamente,  anche  se  con
          discontinuita',  per  almeno   15   anni,   a   lavori   in
          sotterraneo,  purche'  in  possesso  dei requisiti previsti
          dall'art.  1  della  legge  3  febbraio  1963,  n.  50,  il
          trattamento  di  pensione di cui alla legge 3 gennaio 1960,
          n. 5, viene erogato,  a  domanda,  a  decorrere  dal  primo
          giorno  del  mese successivo a quello stabilito dai decreti
          adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
          sulla base degli accertamenti del CIPI  o  a  quello  della
          risoluzione  del rapporto, se posteriore. Il trattamento e'
          liquidato,   sulla   base   dell'anzianita'    contributiva
          aumentata  di un periodo pari a quello compreso tra la data
          della risoluzione del rapporto e quella di  compimento  del
          sessantesimo  anno  di eta'. Qualora gli operai possano far
          valere   nell'assicurazione   generale   obbligatoria   per
          l'invalidita',  la  vecchiaia e i superstiti almeno 27 anni
          di iscrizione e di contribuzione effettiva in  costanza  di
          lavoro,  volontaria e figurativa accreditata a favore degli
          ex combattenti  militari  e  categorie  assimilate  nonche'
          quella  accreditata  a  norma  dell'art.  49, quarto comma,
          della legge 30 aprile 1969, n. 153, e siano  stati  addetti
          complessivamente,  anche  se con discontinuita', per almeno
          15   anni,   a   lavori  in  sotterraneo,  la  pensione  e'
          determinata   sulla   base   dell'anzianita'   contributiva
          prevista per la liquidazione della pensione di anzianita'.
             La  Cassa  per  l'integrazione dei guadagni degli operai
          dell'industria corrisponde alla Gestione speciale  minatori
          di  cui alla predetta legge 3 gennaio 1960, n. 5, una somma
          pari   all'importo   risultante   dall'applicazione   delle
          aliquote  contributive  in  vigore,  rispettivamente per il
          Fondo pensioni lavoratori  dipendenti  e  per  la  Gestione
          speciale    predetta,    sull'importo    che   si   ottiene
          moltiplicando  l'ultima  retribuzione  percepita  da   ogni
          lavoratore  interessato,  rapportata  a mese, per i mesi di
          anticipazione della pensione  sino  al  compimento  dei  55
          anni,   o   dei  30  anni  di  anzianita'  assicurativa  se
          anteriore.  I  contributi  versati  dalla  Cassa   per   la
          integrazione  guadagni vengono iscritti per due terzi nella
          contabilita' separata relativa agli interventi straordinari
          e per il rimanente terzo in quella relativa agli interventi
          ordinari.
             Relativamente alle pensioni di cui al presente  articolo
          si  applicano  le  disposizioni  contenute nei commi terzo,
          sesto e settimo del precedente art. 16".
             I termini indicati negli articoli  sopratrascritti  sono
          stati piu' volte prorogati.