IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, legge-quadro sul
volontariato,   in   particolare   il   comma    2,    che    prevede
l'individuazione,   con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato di meccanismi assicurativi  semplificati
con  polizze  anche  numeriche  o  collettive,  per gli aderenti alle
organizzazioni  di  volontariato  e  la   disciplina   dei   relativi
controlli;
  Visto  il  decreto  ministeriale 14 febbraio 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1992, concernente  l'obbligo
delle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti,
che  prestano  attivita'  di  volontariato, contro gli infortuni e le
malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per
la  responsabilita'  civile   per   i   danni   cagionati   a   terzi
dall'esercizio dell'attivita' medesima;
  Considerata  la  necessita' di apportare correttivi nelle modalita'
tecniche relative all'obbligo assicurativo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il terzo e quarto comma dell'art. 2  del  decreto  ministeriale  14
febbraio  1992, concernente l'obbligo di assicurazione per coloro che
prestano attivita' di volontariato, sono sostituiti dal seguente:
  3. Le predette  assicurazioni,  sulla  base  delle  risultanze  del
registro  di  cui  al  successivo  art.  3,  devono garantire tutti i
soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato e
che prestano attivita'  di  volontariato.  Le  garanzie  assicurative
decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro.