IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, legge-quadro sul volontariato, in particolare il comma 2, che prevede l'individuazione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive, per gli aderenti alle organizzazioni di volontariato e la disciplina dei relativi controlli; Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1992, concernente l'obbligo delle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attivita' di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per la responsabilita' civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attivita' medesima; Considerata la necessita' di apportare correttivi nelle modalita' tecniche relative all'obbligo assicurativo; Decreta: Art. 1. Il terzo e quarto comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, concernente l'obbligo di assicurazione per coloro che prestano attivita' di volontariato, sono sostituiti dal seguente: 3. Le predette assicurazioni, sulla base delle risultanze del registro di cui al successivo art. 3, devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato e che prestano attivita' di volontariato. Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro.