Art. 3.
  Il primo comma dell'art. 3 del  decreto  ministeriale  14  febbraio
1992, e' sostituito dal seguente:
  1.  Le  organizzazioni  di  volontariato debbono tenere il registro
degli aderenti che prestano attivita' di volontariato.  Il  registro,
prima  di  essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente
in ogni pagina e bollato in  ogni  foglio  da  un  notaio,  o  da  un
segretario  comunale,  o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali
adempimenti.  L'autorita'  che  ha  provveduto  alla  bollatura  deve
altresi'  dichiarare,  nell'ultima  pagina del registro, il numero di
fogli che lo compongono.