Art. 3. Il primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, e' sostituito dal seguente: 1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti che prestano attivita' di volontariato. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L'autorita' che ha provveduto alla bollatura deve altresi' dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.