Art. 6.
  In  caso  di  mancata  applicazione  delle  disposizioni  di cui al
presente decreto da parte dei proprietari o conduttori,  a  qualunque
titolo,  dei  terreni in cui vi siano drupacee affette dalla malattia
indicata   all'art.   1,   gli   inadempienti   saranno    denunciati
all'autorita'  giudiziaria,  a norma dell'art. 500 del codice penale,
da parte dei competenti organi regionali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 novembre 1992
                                                 Il Ministro: FONTANA