La Consob e la Banca d'Italia hanno approvato le seguenti modificazioni ed integrazioni al regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 162 dell'11 luglio 1992, di cui all'art. 3 delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73 del 27 marzo 1992 e n. 175 del 27 luglio 1992. All'art. 8 e' aggiunto il seguente terzo comma: "3. La commissione dovuta alla Cassa per la copertura dei costi di gestione di titoli costituiti a garanzia a norma del successivo art. 12 e' pari allo 0,02% per mese o frazione di mese calcolato sul valore nominale dei titoli depositati da ciascun aderente". All'art. 15, nel primo periodo del secondo comma, dopo la parola "Cassa" sono soppresse le parole: "Nonche' gli eventuali interessi di cui all'art. 13, comma 5". Dopo l'art. 23 del regolamento e' aggiunto quanto segue: Capo III MERCATO DEI VALORI MOBILIARI NON DERIVATI Sezione I CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO TITOLI QUOTATI IN BORSA Art. 24. Commissione e quote di partecipazione al Fondo 1. I partecipanti alla liquidazione mensile dei valori mobiliari sono tenuti a pagare alla Cassa, per la gestione del Fondo di cui all'art. 17 delle "Disposizioni", una quota annua di partecipazione. 2. I soggetti di cui all'art. 17, comma 2, delle "Disposizioni" sono inoltre tenuti al pagamento di una commissione in ragione delle segnalazioni giornaliere acquisite dalla Cassa. 3. I soggetti di cui all'art. 17, commi 2 e 3, delle "Disposizioni" che assolvono all'obbligo dello stesso art. 17 per il tramite di fideiussioni cauzionali, sono tenuti a corrispondere alla Cassa anche una commissione annua su ciascuna fideiussione. 4. La misura delle quote e delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e' stabilita dalla Cassa ed approvata dalla Consob e dalla Banca d'Italia. 5. In sede di prima applicazione la Cassa puo' determinare la misura delle quote e delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dopo l'inizio dell'operativita' del Fondo di cui all'art. 17 delle "Disposizioni".