Art. 25. Versamento dei margini in contante 1. I soggetti di cui all'art. 17, comma 2, sono tenuti a stipulare, dandone comunicazione alla Cassa, un accordo con un ente creditizio incaricato per il versamento dei margini in contante, secondo le modalita' e nei termini stabiliti della delibera Consob n. 6352 del 16 luglio 1992.