Art. 2.
  Le avvertenze riportate sui modelli 1 e  11,  di  cui  all'art.  1,
vanno  integrate  con i codici-tributo di cui all'articolo precedente
ferma la possibilita' di utilizzare  i  modelli  attualmente  in  uso
opportunamente adattati, fino all'esaurimento delle scorte.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 dicembre 1992
                                                   Il Ministro: GORIA