Art. 2. Le avvertenze riportate sui modelli 1 e 11, di cui all'art. 1, vanno integrate con i codici-tributo di cui all'articolo precedente ferma la possibilita' di utilizzare i modelli attualmente in uso opportunamente adattati, fino all'esaurimento delle scorte. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 dicembre 1992 Il Ministro: GORIA