Art. 10. Rilavorazione di birra non piu' commerciabile 1. L'accertamento della birra non piu' commerciabile introdotta in fabbrica per la rilavorazione a norma del comma 1 dell'art. 5 della legge ed il passaggio in lavorazione della stessa debbono essere fatti risultare dall'ufficio finanziario di fabbrica con apposito verbale, copia del quale deve essere consegnato al fabbricante ed altro trasmesso all'ufficio tecnico di finanza competente. Per passaggio in lavorazione si intende lo sconfezionamento del prodotto con la riduzione allo stato sfuso, nonche' il successivo invio dello stesso alla miscelazione od agli apparecchi di rilavorazione. 2. Nel verbale di cui al comma precedente debbono essere fatti risultare la denominazione commerciale delle varie specie di prodotto, la specie ed il numero delle confezioni o dei contenitori, il loro volume nominale, la gradazione dichiarata dal fabbricante nonche' il numero complessivo di ettolitri-grado della partita sottoposta a rilavorazione. Tale ultimo quantitativo deve essere riportato anche sull'apposito settore del registro annuale delle lavorazioni, unitamente agli estremi del relativo verbale. 3. L'imposta da riaccreditare a norma del comma 2 dell'art. 5 della legge deve essere calcolata secondo la minore fra le aliquote unitarie vigenti nei sei mesi antecedenti alla data dell'accertamento di cui ai commi precedenti, da applicare al 97% degli ettolitri-grado della partita da rilavorare. Il riaccredito, disposto con atto formale del dirigente dell'ufficio tecnico di finanza, sara' utilizzato come documento giustificativo del versamento dell'imposta, allegandolo ad una delle dichiarazioni da presentare ai sensi del precedente art. 3. 4. Procedura analoga a quella prevista nei precedenti commi 1 e 2 si applica in caso di passaggio alla rilavorazione di birra giacente, in sospensione d'imposta, nel magazzino del prodotto finito. Lo scarico dal registro di magazzino del quantitativo passato in lavorazione viene effettuato sulla base del verbale di cui al comma 1, vistato dal dirigente dell'ufficio tecnico di finanza.