Art. 10.
            Rilavorazione di birra non piu' commerciabile
  1.  L'accertamento della birra non piu' commerciabile introdotta in
fabbrica per la rilavorazione a norma del comma 1 dell'art.  5  della
legge  ed  il  passaggio  in  lavorazione della stessa debbono essere
fatti risultare dall'ufficio finanziario  di  fabbrica  con  apposito
verbale,  copia  del  quale  deve essere consegnato al fabbricante ed
altro  trasmesso  all'ufficio  tecnico  di  finanza  competente.  Per
passaggio  in lavorazione si intende lo sconfezionamento del prodotto
con la riduzione allo stato sfuso, nonche' il successivo invio  dello
stesso alla miscelazione od agli apparecchi di rilavorazione.
  2.  Nel  verbale  di  cui  al comma precedente debbono essere fatti
risultare  la  denominazione  commerciale  delle  varie   specie   di
prodotto,  la specie ed il numero delle confezioni o dei contenitori,
il loro volume nominale, la  gradazione  dichiarata  dal  fabbricante
nonche'  il  numero  complessivo  di  ettolitri-grado  della  partita
sottoposta a rilavorazione.  Tale  ultimo  quantitativo  deve  essere
riportato  anche  sull'apposito  settore  del  registro annuale delle
lavorazioni, unitamente agli estremi del relativo verbale.
  3. L'imposta da riaccreditare a norma del comma 2 dell'art. 5 della
legge deve  essere  calcolata  secondo  la  minore  fra  le  aliquote
unitarie vigenti nei sei mesi antecedenti alla data dell'accertamento
di cui ai commi precedenti, da applicare al 97% degli ettolitri-grado
della  partita  da  rilavorare.  Il  riaccredito,  disposto  con atto
formale  del  dirigente  dell'ufficio  tecnico  di   finanza,   sara'
utilizzato come documento giustificativo del versamento dell'imposta,
allegandolo  ad  una  delle  dichiarazioni da presentare ai sensi del
precedente art. 3.
  4. Procedura analoga a quella prevista nei precedenti commi 1  e  2
si applica in caso di passaggio alla rilavorazione di birra giacente,
in  sospensione  d'imposta,  nel  magazzino  del  prodotto finito. Lo
scarico  dal  registro  di  magazzino  del  quantitativo  passato  in
lavorazione  viene  effettuato sulla base del verbale di cui al comma
1, vistato dal dirigente dell'ufficio tecnico di finanza.