Art. 11. Norme transitorie 1. Chiunque intenda continuare ad esercire opifici d'imbottigliamento assimilati alle fabbriche a norma del comma 3 dell'art. 4 della legge dopo la data del 31 dicembre 1992 e' tenuto a presentare al competente ufficio tecnico di finanza denuncia di attivazione e richiesta di rilascio di licenza di esercizio entro il 31 gennaio 1993, e, contestualmente, i prescritti registri da sottoporre a vidimazione. Tale ultima incombenza compete anche ai fabbricanti, che dovranno altresi' integrare la documentazione tecnica gia' in possesso dell'uffico tecnico di finanza con una planimetria dello stabilimento da cui risulti l'area destinata a magazzino dei prodotti finiti. La licenza deve essere rilasciata entro i successivi quindici giorni. A decorrere dal 1 gennaio 1993, i suddetti esercenti provvedono ad effettuare su propri stampati le prescritte registrazioni, da trascrivere sui modelli ufficiali, entro cinque giorni dalla loro vidimazione. 2. Per il riaccredito dell'imposta di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge, a favore dei fabbricanti e degli esercenti di opifici d'imbottigliamento ad essi assimilati, si applica la procedura direttamente descritta nella medesima disposizione legislativa. Le giacenze di birra non condizionata e di prodotto finito debbono essere prese in carico dall'esercente sui propri registri ufficiali. 3. Nel periodo transitorio di cui al comma 3 dell'art. 8 della legge la dichiarazione di lavoro continuera' ad essere redatta secondo le norme vigenti antecedentemente al 1 gennaio 1993, omettendo pero', nella compilazione della colonna 9 dello stampato serie D mod. 6, di apportare la detrazione del 10% di cui al decreto ministeriale 10 agosto 1972, nonche' di compilare la colonna 12. Della suddetta detrazione non terranno conto nemmeno i funzionari dell'ufficio tecnico di finanza incaricati degli accertamenti - anche questi secondo le norme antecedenti al 1 gennaio 1993 - nella compilazione della colonna 31 dello stampato, mentre non debbono essere compilate le colonne 34, 35 e 36. 4. Durante il periodo transitorio debbono essere riportate da parte del fabbricante, su apposito registro vidimato dall'ufficio tecnico di finanza, le varie fasi di lavorazione dei quantitativi di mosto provenienti da ogni singola cotta, fino all'ottenimento del prodotto finito, con l'indicazione dei vari recipienti dove avviene la fase di fermentazione, in modo da consentire di stabilire le rese sia nei confronti delle materie prime che del mosto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1 gennaio 1993. Roma, 11 dicembre 1992 Il Ministro: GORIA