Art. 11.
                          Norme transitorie
  1.    Chiunque    intenda    continuare    ad    esercire   opifici
d'imbottigliamento assimilati alle fabbriche  a  norma  del  comma  3
dell'art. 4 della legge dopo la data del 31 dicembre 1992 e' tenuto a
presentare  al  competente  ufficio  tecnico  di  finanza denuncia di
attivazione e richiesta di rilascio di licenza di esercizio entro  il
31  gennaio  1993,  e,  contestualmente,  i  prescritti  registri  da
sottoporre a vidimazione. Tale ultima  incombenza  compete  anche  ai
fabbricanti,   che  dovranno  altresi'  integrare  la  documentazione
tecnica gia' in possesso  dell'uffico  tecnico  di  finanza  con  una
planimetria  dello  stabilimento  da  cui  risulti l'area destinata a
magazzino dei prodotti finiti.  La  licenza  deve  essere  rilasciata
entro  i successivi quindici giorni. A decorrere dal 1  gennaio 1993,
i suddetti esercenti provvedono ad effettuare su propri  stampati  le
prescritte registrazioni, da trascrivere sui modelli ufficiali, entro
cinque giorni dalla loro vidimazione.
  2.  Per  il  riaccredito dell'imposta di cui al comma 1 dell'art. 8
della legge, a favore dei fabbricanti e degli  esercenti  di  opifici
d'imbottigliamento  ad  essi  assimilati,  si  applica  la  procedura
direttamente descritta nella medesima  disposizione  legislativa.  Le
giacenze  di  birra  non  condizionata  e  di prodotto finito debbono
essere prese in carico dall'esercente sui propri registri ufficiali.
  3. Nel periodo transitorio di cui al  comma  3  dell'art.  8  della
legge  la  dichiarazione  di  lavoro  continuera'  ad  essere redatta
secondo  le  norme  vigenti  antecedentemente  al  1   gennaio  1993,
omettendo  pero',  nella  compilazione della colonna 9 dello stampato
serie D mod. 6, di apportare la detrazione del 10% di cui al  decreto
ministeriale  10  agosto  1972,  nonche'  di compilare la colonna 12.
Della suddetta detrazione non terranno  conto  nemmeno  i  funzionari
dell'ufficio tecnico di finanza incaricati degli accertamenti - anche
questi  secondo  le  norme  antecedenti  al  1   gennaio 1993 - nella
compilazione della colonna 31  dello  stampato,  mentre  non  debbono
essere compilate le colonne 34, 35 e 36.
  4. Durante il periodo transitorio debbono essere riportate da parte
del  fabbricante,  su apposito registro vidimato dall'ufficio tecnico
di finanza, le varie fasi di lavorazione dei  quantitativi  di  mosto
provenienti  da ogni singola cotta, fino all'ottenimento del prodotto
finito, con l'indicazione dei vari recipienti dove avviene la fase di
fermentazione, in modo da consentire di stabilire  le  rese  sia  nei
confronti delle materie prime che del mosto.
 Il  presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il 1  gennaio 1993.
   Roma, 11 dicembre 1992
                                                   Il Ministro: GORIA