Art. 2.
          Registro di carico e scarico del prodotto finito
  1.  Il  registro di carico e scarico del prodotto finito, di cui al
comma 1 dell'art. 2 della legge, o registro di  magazzino,  alla  cui
tenuta  sono  obbligati  i  fabbricanti e gli esercenti di opifici di
imbottigliamento della birra - questi ultimi  a  norma  del  comma  3
dell'art.  4  della  legge  -, deve essere conforme all'allegato A al
presente decreto e si compone di un frontespizio,  una  legenda,  una
sezione per il carico ed una per lo scarico.
  2.  Nella legenda debbono essere descritte ed identificate mediante
un codice attribuito dall'esercente le varie specie di confezioni del
prodotto finito contabilizzate nel registro, ivi  comprese,  a  norma
del  comma  9  dell'art. 3 della legge, quelle della birra analcolica
non tassabile. Copia della legenda - da aggiornare ad ogni variazione
- deve essere trasmessa all'ufficio tecnico di finanza competente per
territorio.
  3. Nella sezione destinata  al  carico,  articolata  in  subsezioni
mensili,    debbono    essere    riportati   giornalmente,   mediante
l'indicazione del numero delle confezioni, i  quantitativi  di  birra
prodotti  e quelli ricevuti in sospensione d'imposta. Alle subsezioni
sono  annesse  le  distinte  dei  documenti  di  accompagnamento  dei
prodotti  ricevuti  in  sospensione  d'imposta,  che  debbono restare
allegati al registro.
  4. Nella sezione destinata allo scarico,  articolata  anch'essa  in
subsezioni   mensili,   debbono  essere  riportati  con  le  medesime
modalita' del precedente comma 3, i  quantitativi  andati  perduti  e
quelli   estratti,   distintamente,   questi   ultimi,   per  singola
destinazione fiscale. Alle subsezioni sono annesse  le  distinte  dei
documenti  di  accompagnamento  dei  prodotti  estratti  in regime di
sospensione d'imposta, le cui matrici debbono restare a  corredo  del
registro,  nonche'  la  distinta  della documentazione attinente alla
corresponsione dell'imposta. Le  subsezioni  debbono  essere  chiuse,
oltre che alla fine di ciascun mese, anche in occasione di variazioni
dell'aliquota unitaria d'imposta.
  5. La documentazione commerciale relativa alle partite estratte per
l'immissione  in  consumo e quella relativa alla birra analcolica non
tassabile debbono essere esibite ad  ogni  richiesta  dei  funzionari
degli uffici tecnici di finanza incaricati dei riscontri.
  6.  I registri debbbono essere approntati dalle ditte interessate e
sottoposti, prima del loro uso, alla vidimazione dell'ufficio tecnico
di  finanza  competente  per  territorio.  Alla  fine  dell'esercizio
finanziario  i  registri  debbono  essere chiusi e le giacenze finali
debbono essere riportate sui registri dell'anno successivo. E'  fatto
obbligo  all'esercente  di  custodire  i  registri  per i cinque anni
successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.
  7. I registri possono essere costituiti anche da schede o da  fogli
mobili,  numerati  progressivamente,  oppure  predisposti in modelli,
idonei alla scritturazione meccanografica, preventivamente  approvati
dal competente ufficio tecnico di finanza.