Art. 2. Registro di carico e scarico del prodotto finito 1. Il registro di carico e scarico del prodotto finito, di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge, o registro di magazzino, alla cui tenuta sono obbligati i fabbricanti e gli esercenti di opifici di imbottigliamento della birra - questi ultimi a norma del comma 3 dell'art. 4 della legge -, deve essere conforme all'allegato A al presente decreto e si compone di un frontespizio, una legenda, una sezione per il carico ed una per lo scarico. 2. Nella legenda debbono essere descritte ed identificate mediante un codice attribuito dall'esercente le varie specie di confezioni del prodotto finito contabilizzate nel registro, ivi comprese, a norma del comma 9 dell'art. 3 della legge, quelle della birra analcolica non tassabile. Copia della legenda - da aggiornare ad ogni variazione - deve essere trasmessa all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio. 3. Nella sezione destinata al carico, articolata in subsezioni mensili, debbono essere riportati giornalmente, mediante l'indicazione del numero delle confezioni, i quantitativi di birra prodotti e quelli ricevuti in sospensione d'imposta. Alle subsezioni sono annesse le distinte dei documenti di accompagnamento dei prodotti ricevuti in sospensione d'imposta, che debbono restare allegati al registro. 4. Nella sezione destinata allo scarico, articolata anch'essa in subsezioni mensili, debbono essere riportati con le medesime modalita' del precedente comma 3, i quantitativi andati perduti e quelli estratti, distintamente, questi ultimi, per singola destinazione fiscale. Alle subsezioni sono annesse le distinte dei documenti di accompagnamento dei prodotti estratti in regime di sospensione d'imposta, le cui matrici debbono restare a corredo del registro, nonche' la distinta della documentazione attinente alla corresponsione dell'imposta. Le subsezioni debbono essere chiuse, oltre che alla fine di ciascun mese, anche in occasione di variazioni dell'aliquota unitaria d'imposta. 5. La documentazione commerciale relativa alle partite estratte per l'immissione in consumo e quella relativa alla birra analcolica non tassabile debbono essere esibite ad ogni richiesta dei funzionari degli uffici tecnici di finanza incaricati dei riscontri. 6. I registri debbbono essere approntati dalle ditte interessate e sottoposti, prima del loro uso, alla vidimazione dell'ufficio tecnico di finanza competente per territorio. Alla fine dell'esercizio finanziario i registri debbono essere chiusi e le giacenze finali debbono essere riportate sui registri dell'anno successivo. E' fatto obbligo all'esercente di custodire i registri per i cinque anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario. 7. I registri possono essere costituiti anche da schede o da fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposti in modelli, idonei alla scritturazione meccanografica, preventivamente approvati dal competente ufficio tecnico di finanza.