Art. 4. Tenuta delle contabilita' presso l'ufficio tecnico di finanza 1. Il registro a rigoroso rendimento di carico e scarico della birra soggetta ad imposta, di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge, deve essere conforme all'allegato C al presente decreto e si compone di un frontespizio, di una sezione per il carico e di un'altra per lo scarico del prodotto condizionato, costituite ciascuna da una pagina per ogni mese. Alle sezioni sono annesse le distinte mensili della documentazione giustificativa rispettivamente delle introduzioni ed estrazioni in cauzione nonche' delle esportazioni di prodotto condizionato e non condizionato. Nel suddetto registro debbono essere riportati, previo riscontro contabile, i dati riepilogativi della dichiarazione mensile di cui al precedente art. 3 nonche' della documentazione direttamente acquisita. Debbono pure essere riportati gli estremi degli eventuali avvisi di pagamento emessi, nonche' i dati relativi alla corresponsione dell'imposta. 2. Nelle more dell'approntamento di uno specifico stampato, che viene identificato come modello 22 della serie D, gli uffici tecnici di finanza predisporranno essi stessi il registro e lo sottoporranno, prima dell'utilizzazione, alla vidimazione della competente Direzione compartimentale. 3. Sulla scorta degli elementi riportati nel registro gli uffici tecnici di finanza provvedono ad effettuare riscontri sul buon esito delle partite movimentate in sospensione d'imposta, annotandone l'esito sul registro medesimo.