Art. 4.
    Tenuta delle contabilita' presso l'ufficio tecnico di finanza
  1.  Il  registro  a  rigoroso  rendimento di carico e scarico della
birra soggetta ad imposta, di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge,
deve essere conforme all'allegato C al presente decreto e si  compone
di un frontespizio, di una sezione per il carico e di un'altra per lo
scarico  del prodotto condizionato, costituite ciascuna da una pagina
per ogni mese. Alle sezioni sono annesse le  distinte  mensili  della
documentazione  giustificativa  rispettivamente delle introduzioni ed
estrazioni  in  cauzione  nonche'  delle  esportazioni  di   prodotto
condizionato e non condizionato. Nel suddetto registro debbono essere
riportati,  previo  riscontro  contabile,  i dati riepilogativi della
dichiarazione mensile di cui  al  precedente  art.  3  nonche'  della
documentazione  direttamente acquisita. Debbono pure essere riportati
gli estremi degli eventuali avvisi di  pagamento  emessi,  nonche'  i
dati relativi alla corresponsione dell'imposta.
  2.  Nelle  more  dell'approntamento  di uno specifico stampato, che
viene identificato come modello 22 della serie D, gli uffici  tecnici
di finanza predisporranno essi stessi il registro e lo sottoporranno,
prima dell'utilizzazione, alla vidimazione della competente Direzione
compartimentale.
  3.  Sulla  scorta  degli elementi riportati nel registro gli uffici
tecnici di finanza provvedono ad effettuare riscontri sul buon  esito
delle  partite  movimentate  in  sospensione  d'imposta,  annotandone
l'esito sul registro medesimo.