Art. 5.
                 Installazione apparecchi di misura
  1.  In  applicazione del comma 1 dell'art. 3 della legge, presso le
fabbriche di birra debbono essere installati i seguenti apparecchi di
misura:
    a) bilance tipo Kronos o bilance continue  per  la  pesatura  dei
cereali  e  dei loro derivati estratti dai silos o da altri magazzini
di stoccaggio;
    b) misuratori, anche del tipo ad induzione elettromagnetica,  per
la   determinazione,  indipendentemente  dalla  temperatura  e  dalla
gradazione saccarometrica, del volume del mosto avviato alle  cantine
di   fermentazione   e  della  birra  all'ingresso  dell'impianto  di
condizionamento;
    c) contatori per la determinazione del  numero  degli  imballaggi
preconfezionati  -  ivi  compresi  quelli  della birra analcolica non
tassabile   -,   disposti   al   termine   di   ciascuna   linea   di
condizionamento,  nonche'  contatori  delle  confezioni  nei punti di
immissione di queste ultime in magazzino.
  2. Gli apparecchi di misura  di  cui  alle  lettere  b)  e  c)  del
precedente  comma  1  debbono essere applicati anche negli opifici di
solo condizionamento della birra.
  3. L'assetto delle linee di trasferimento deve essere tale  da  non
consentire:
    a) il passaggio delle materie prime alla lavorazione senza che le
stesse  transitino  attraverso  le bilance di cui alla lettera a) del
precedente comma 1;
    b) l'introduzione in cantina del mosto e della birra nel  reparto
d'imbottigliamento  se  non  attraverso  tubazioni fisse su cui siano
inseriti i contatori di cui alla lettera b) del precedente comma 1.