Art. 5. Installazione apparecchi di misura 1. In applicazione del comma 1 dell'art. 3 della legge, presso le fabbriche di birra debbono essere installati i seguenti apparecchi di misura: a) bilance tipo Kronos o bilance continue per la pesatura dei cereali e dei loro derivati estratti dai silos o da altri magazzini di stoccaggio; b) misuratori, anche del tipo ad induzione elettromagnetica, per la determinazione, indipendentemente dalla temperatura e dalla gradazione saccarometrica, del volume del mosto avviato alle cantine di fermentazione e della birra all'ingresso dell'impianto di condizionamento; c) contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati - ivi compresi quelli della birra analcolica non tassabile -, disposti al termine di ciascuna linea di condizionamento, nonche' contatori delle confezioni nei punti di immissione di queste ultime in magazzino. 2. Gli apparecchi di misura di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1 debbono essere applicati anche negli opifici di solo condizionamento della birra. 3. L'assetto delle linee di trasferimento deve essere tale da non consentire: a) il passaggio delle materie prime alla lavorazione senza che le stesse transitino attraverso le bilance di cui alla lettera a) del precedente comma 1; b) l'introduzione in cantina del mosto e della birra nel reparto d'imbottigliamento se non attraverso tubazioni fisse su cui siano inseriti i contatori di cui alla lettera b) del precedente comma 1.