Art. 6.
                       Dichiarazione di lavoro
  1.  La  dichiarazione  di  lavoro,  valida  al  massimo per un mese
solare, e riferita alla produzione del mosto  -  anche  se  destinato
alla  produzione  di  birra  analcolica  non  tassabile - deve essere
conforme all'allegato D al presente  decreto  e  deve  riportare  gli
orari  d'effettuazione  delle  fasi  principali  della produzione del
mosto, i quantitativi della materia prima da trasformare ed i  volumi
e la gradazione del mosto da ottenere in ciascuna cotta.
  2.  Un  esemplare  della  dichiarazione  deve  essere presentata al
competente ufficio tecnico di finanza almeno 24 ore prima dell'inizio
delle lavorazioni, anche a mezzo telefax, mentre un  altro  esemplare
deve  essere  custodito  dal  fabbricante, per essere esibito ad ogni
richiesta degli organi di  controllo  e,  terminata  la  lavorazione,
allegato al registro di cui al successivo art. 7.
  3. Qualsiasi prevista variazione degli orari di effettuazione delle
singole  cotte  superiore  alle  due  ore deve essere preventivamente
segnalata al competente ufficio tecnico di  finanza,  anche  a  mezzo
fonogramma  o  telefax.  Debbono  del pari essere denunciate previste
variazioni dei valori dichiarati del volume superiori  al  10%  e  di
quelli  della  gradazione superiori ai 4 decimi. Eventuali variazioni
degli  orari  e  dei  parametri  di  cui  sopra  dovute   ad   eventi
imprevedibili  o  che  non sia stato possibile comunicare all'ufficio
tecnico di finanza  dovranno  essere  tempestivamente  riportate  sul
registro di cui al successivo art. 7, evidenziandone le motivazioni.
  4. La comunicazione dei giorni e degli orari di effettuazione delle
operazioni di condizionamento puo' essere effettuata anche in sede di
presentazione  della  dichiarazione  di  lavoro  oppure  per  periodi
predeterminati  o  non,  con  l'obbligo,  in  quest'ultimo  caso,  di
comunicare    preventivamente    qualsiasi    variazione.    Analoghe
comunicazioni debbono essere effettuate anche  per  gli  impianti  di
solo   imbottigliamento.  Variazioni  imprevedibili  dovranno  essere
riportate tempestivamente sul registro di cui al successivo  art.  7,
evidenziandone le motivazioni.