Art. 7. Registro annuale delle lavorazioni 1. Il registro annuale delle lavorazioni, di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge, deve essere conforme all'allegato E al presente decreto e si compone di due sezioni: una per il riporto in sequenza, man mano che si verificano e con riferimento al relativo orario, dei dati relativi alle varie fasi della produzione e del condizionamento, e l'altra per il carico e lo scarico giornaliero dei cereali e loro derivati, con annessa una distinta mensile per la registrazione della movimentazione della birra non condizionata, ivi compresa quella analcolica non tassabile. 2. Il registro di cui al precedente comma 1 deve essere tenuto anche dagli esercenti degli opifici che effettuano solo operazioni di condizionamento, limitatamente a quanto attiene a tali operazioni ed alla movimentazione del prodotto sfuso. 3. Al registro annuale delle lavorazioni deve essere allegata, a giustificazione delle movimentazioni, la documentazione fiscale specifica del settore delle accise, mentre quella commerciale deve essere sempre esibita in originale, a richiesta, nel corso dei riscontri fiscali. 4. Per la vidimazione, la custodia e l'eventuale tenuta meccanizzata del registro di cui al presente articolo si applicano le norme di cui ai commi 6 e 7 del precedente art. 2. 5. Il registro di cui agli articoli 46 e 91 del regolamento approvato con regio decreto 19 novembre 1874, n. 2248, e' sostituito dalla sezione del registro annuale delle lavorazioni relativa alle materie prime nonche' dal registro di magazzino.