Art. 7.
                 Registro annuale delle lavorazioni
  1.  Il  registro  annuale  delle  lavorazioni,  di  cui  al comma 3
dell'art. 3 della legge,  deve  essere  conforme  all'allegato  E  al
presente  decreto  e si compone di due sezioni: una per il riporto in
sequenza, man mano che si verificano e con  riferimento  al  relativo
orario,  dei  dati  relativi  alle  varie fasi della produzione e del
condizionamento, e l'altra per il carico e lo scarico giornaliero dei
cereali e loro derivati, con annessa  una  distinta  mensile  per  la
registrazione  della movimentazione della birra non condizionata, ivi
compresa quella analcolica non tassabile.
  2. Il registro di cui al precedente  comma  1  deve  essere  tenuto
anche dagli esercenti degli opifici che effettuano solo operazioni di
condizionamento,  limitatamente a quanto attiene a tali operazioni ed
alla movimentazione del prodotto sfuso.
  3. Al registro annuale delle lavorazioni deve  essere  allegata,  a
giustificazione   delle  movimentazioni,  la  documentazione  fiscale
specifica del settore delle accise, mentre  quella  commerciale  deve
essere  sempre  esibita  in  originale,  a  richiesta,  nel corso dei
riscontri fiscali.
  4.  Per  la  vidimazione,  la   custodia   e   l'eventuale   tenuta
meccanizzata del registro di cui al presente articolo si applicano le
norme di cui ai commi 6 e 7 del precedente art. 2.
  5.  Il  registro  di  cui  agli  articoli  46  e 91 del regolamento
approvato con regio decreto 19 novembre 1874, n. 2248, e'  sostituito
dalla  sezione  del  registro annuale delle lavorazioni relativa alle
materie prime nonche' dal registro di magazzino.