Art. 8.
              Riscontri degli uffici tecnici di finanza
  1. I riscontri ordinari presso le fabbriche di birra debbono essere
espletati  ogni  sei  mesi  e  comportano l'effettuazione sistematica
delle seguenti operazioni:
    a) inventario delle giacenze effettive delle materie prime e  del
prodotto finito, e confronto con le giacenze contabili;
    b)  confronto fra i dati riportati nelle dichiarazioni mensili di
produzione e di estrazione con quelli risultanti sui registri  tenuti
dal fabbricante;
    c) esame del registro di magazzino;
    d)  determinazione delle rese di lavorazione, come rapporto fra i
quantitativi  di  materia  prima  impiegata  e  gli   ettolitri-grado
complessivamente  prodotti,  ivi compresi quelli afferenti alla birra
analcolica non tassabile;
    e) se ritenuto opportuno, ogni altro  controllo  previsto  per  i
riscontri straordinari.
  Per  l'espletamento  dei  riscontri  ordinari  presso  gli  opifici
d'imbottigliamento,  da  eseguirsi  con  la  medesima   periodicita',
debbono  essere  effettuate le operazioni di cui alle lettere a), b),
c) ed e), mentre, per quanto concerne  la  lettera  d),  deve  essere
fatto  il  confronto  fra i quantitativi di prodotto sfuso pervenuti,
quelli  passati  all'imbottigliamento  secondo  le  indicazioni   dei
contatori ed il prodotto finito ottenuto.
  2.  I  riscontri  straordinari  sono disposti essenzialmente per il
controllo della regolarita' dell'esercizio delle  fabbriche  e  degli
opifici  d'imbottigliamento, nonche' del buon esito dei trasferimenti
in cauzione.
  3. Ai fini del  controllo  della  gradazione  saccarometrica  media
effettiva  del  prodotto  finito, di cui al comma 5 dell'art. 3 della
legge, si definisce come lotto  l'insieme  degli  imballaggi  di  una
determinata specie presenti in magazzino al momento della verifica ed
assunti  in  carico  sul  registro  di  cui  all'art. 2. Il numero di
campioni di imballaggi precondizionati da inviare  all'analisi  viene
fissato  in  20,  da  prelevare  non piu' di uno per imballaggio. Dai
medesimi imballaggi debbono pero' essere prelevati anche  i  campioni
di  riserva.  La  medesima  definizione  di  lotto  vale  anche per i
contenitori diversi dagli imballaggi  preconfezionati.  In  tal  caso
sara'  effettuata  la campionatura dell'1% per singola specie, con un
minimo di 2 campionature ed un massimo  di  10.  Il  controllo  della
gradazione  saccarometrica,  al solo fine del riscontro della legenda
del registro di cui all'art. 2,  puo'  essere  effettuato  anche  sui
recipienti  ancora sulle linee di condizionamento o sulla birra sfusa
che alimenta le suddette linee, avendo cura, in entrambi i  casi,  di
prelevare  un  campione  medio  rappresentativo  di  almeno un'ora di
produzione.