Art. 8. Riscontri degli uffici tecnici di finanza 1. I riscontri ordinari presso le fabbriche di birra debbono essere espletati ogni sei mesi e comportano l'effettuazione sistematica delle seguenti operazioni: a) inventario delle giacenze effettive delle materie prime e del prodotto finito, e confronto con le giacenze contabili; b) confronto fra i dati riportati nelle dichiarazioni mensili di produzione e di estrazione con quelli risultanti sui registri tenuti dal fabbricante; c) esame del registro di magazzino; d) determinazione delle rese di lavorazione, come rapporto fra i quantitativi di materia prima impiegata e gli ettolitri-grado complessivamente prodotti, ivi compresi quelli afferenti alla birra analcolica non tassabile; e) se ritenuto opportuno, ogni altro controllo previsto per i riscontri straordinari. Per l'espletamento dei riscontri ordinari presso gli opifici d'imbottigliamento, da eseguirsi con la medesima periodicita', debbono essere effettuate le operazioni di cui alle lettere a), b), c) ed e), mentre, per quanto concerne la lettera d), deve essere fatto il confronto fra i quantitativi di prodotto sfuso pervenuti, quelli passati all'imbottigliamento secondo le indicazioni dei contatori ed il prodotto finito ottenuto. 2. I riscontri straordinari sono disposti essenzialmente per il controllo della regolarita' dell'esercizio delle fabbriche e degli opifici d'imbottigliamento, nonche' del buon esito dei trasferimenti in cauzione. 3. Ai fini del controllo della gradazione saccarometrica media effettiva del prodotto finito, di cui al comma 5 dell'art. 3 della legge, si definisce come lotto l'insieme degli imballaggi di una determinata specie presenti in magazzino al momento della verifica ed assunti in carico sul registro di cui all'art. 2. Il numero di campioni di imballaggi precondizionati da inviare all'analisi viene fissato in 20, da prelevare non piu' di uno per imballaggio. Dai medesimi imballaggi debbono pero' essere prelevati anche i campioni di riserva. La medesima definizione di lotto vale anche per i contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati. In tal caso sara' effettuata la campionatura dell'1% per singola specie, con un minimo di 2 campionature ed un massimo di 10. Il controllo della gradazione saccarometrica, al solo fine del riscontro della legenda del registro di cui all'art. 2, puo' essere effettuato anche sui recipienti ancora sulle linee di condizionamento o sulla birra sfusa che alimenta le suddette linee, avendo cura, in entrambi i casi, di prelevare un campione medio rappresentativo di almeno un'ora di produzione.