Art. 9.
           Trasferimenti di birra in sospensione d'imposta
  1. Fino all'eventuale adozione di diversa procedura in applicazione
di  direttive  comunitarie, il trasferimento in fabbrica, a norma del
comma 10 dell'art. 3 della legge, di birra  gia'  condizionata,  deve
essere  effettuato con la scorta di bolletta di cauzione, da staccare
da  apposito  bollettario,  emessa  dall'ufficio  finanziario  presso
l'impianto   mittente   dietro   richiesta,  che  deve  contenere  la
descrizione  della  merce,  con  l'indicazione  del  volume  nominale
complessivo  della partita e del suo grado saccarometrico dichiarato.
Il  quantitativo  estratto  in   cauzione   deve   essere   annotato,
dall'esercente   l'impianto   mittente,   sul   proprio  registro  di
magazzino. Analoga procedura deve essere seguita  per  le  estrazioni
per  l'esportazione.  Il  trasferimento  intracomunitario della birra
condizionata deve essere effettuato con la scorta  del  documento  di
accompagnamento   di   cui   al  regolamento  CEE  n.  2719/92  della
Commissione dell'11 settembre 1992, emesso direttamente dal mittente,
che provvede anche in questo caso  ad  effettuare  l'annotazione  del
quantitativo estratto sul proprio registro di magazzino.
  2. Il prodotto condizionato pervenuto in cauzione deve essere preso
in  carico  dell'esercente  sul  registro di magazzino, al quale deve
essere allegata la bolletta figlia o l'esemplare n. 2  del  documento
di  accompagnamento  che  ha  scortato il prodotto. Il certificato di
scarico della bolletta di  cauzione,  completato  dall'esercente  con
l'attestazione   dell'avvenuta   presa  in  carico,  deve  essere  da
quest'ultimo restituito con  plico  raccomandato,  entro  il  secondo
giorno  non  festivo  successivo  a quello di ricezione del prodotto,
all'ufficio finanziario mittente, che provvede  a  contrapporlo  alla
matrice, svincolando in tal modo la cauzione prestata. L'esemplare n.
3  del  documento  di  accompagnamento comunitario deve essere invece
restituito direttamente all'impianto speditore, come  previsto  dalla
normativa comunitaria, non oltre i quindici giorni successivi al mese
di  ricevimento, completo dell'attestazione di ricevimento munita del
visto  dell'ufficio   finanziario   di   fabbrica,   apposto   previa
constatazione dell'avvenuta presa in carico, mentre l'esemplare n. 4,
anch'esso  completato  con l'attestazione di ricevimento, deve essere
trasmesso con plico raccomandato al  competente  ufficio  tecnico  di
finanza,  entro  il secondo giorno non festivo successivo a quello di
ricevimento.
  3.  L'ufficio   tecnico   di   finanza   competente   sull'impianto
destinatario  annota  gli  estremi  dei riscontrini delle bollette di
cauzione  e  quelli  del  documento  di  accompagnamento  comunitario
nell'apposita distinta allegata al registro di carico e scarico della
birra  soggetta  ad  imposta  ed attiva i riscontri di cui al comma 3
dell'art. 4.  Controlli analoghi sono effettuati  anche  dall'ufficio
tecnico di finanza competente sull'impianto mittente.
  4.  In  caso  di trasferimento di birra condizionata ad altri Paesi
comunitari,  l'esemplare  n.  3  del  documento  di  accompagnamento,
restituito  al mittente munito dell'attestazione di ricevimento, deve
essere contrapposto all'esemplare n. 1 (matrice), restando  anch'esso
a  corredo  del  registro  di  magazzino.  Lo svincolo della cauzione
prestata viene effettuata secondo la normativa generale relativa alla
circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa.
  5.   Il   trasferimento   di   prodotto   sfuso  agli  impianti  di
condizionamento, di cui all'art.  4  della  legge,  si  effettua  con
modalita'  analoghe  a  quello  della birra condizionata, con la sola
differenza che, per il prodotto estratto da fabbriche nazionali e per
quello d'importazione, si assume un volume convenzionale in ettolitri
pari al peso in quintali moltiplicato per il coefficiente di  0,9915,
e  che  la  registrazione  delle  movimentazioni viene effettuata sul
registro annuale delle lavorazioni anziche' su quello di magazzino.