Art. 9. Trasferimenti di birra in sospensione d'imposta 1. Fino all'eventuale adozione di diversa procedura in applicazione di direttive comunitarie, il trasferimento in fabbrica, a norma del comma 10 dell'art. 3 della legge, di birra gia' condizionata, deve essere effettuato con la scorta di bolletta di cauzione, da staccare da apposito bollettario, emessa dall'ufficio finanziario presso l'impianto mittente dietro richiesta, che deve contenere la descrizione della merce, con l'indicazione del volume nominale complessivo della partita e del suo grado saccarometrico dichiarato. Il quantitativo estratto in cauzione deve essere annotato, dall'esercente l'impianto mittente, sul proprio registro di magazzino. Analoga procedura deve essere seguita per le estrazioni per l'esportazione. Il trasferimento intracomunitario della birra condizionata deve essere effettuato con la scorta del documento di accompagnamento di cui al regolamento CEE n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992, emesso direttamente dal mittente, che provvede anche in questo caso ad effettuare l'annotazione del quantitativo estratto sul proprio registro di magazzino. 2. Il prodotto condizionato pervenuto in cauzione deve essere preso in carico dell'esercente sul registro di magazzino, al quale deve essere allegata la bolletta figlia o l'esemplare n. 2 del documento di accompagnamento che ha scortato il prodotto. Il certificato di scarico della bolletta di cauzione, completato dall'esercente con l'attestazione dell'avvenuta presa in carico, deve essere da quest'ultimo restituito con plico raccomandato, entro il secondo giorno non festivo successivo a quello di ricezione del prodotto, all'ufficio finanziario mittente, che provvede a contrapporlo alla matrice, svincolando in tal modo la cauzione prestata. L'esemplare n. 3 del documento di accompagnamento comunitario deve essere invece restituito direttamente all'impianto speditore, come previsto dalla normativa comunitaria, non oltre i quindici giorni successivi al mese di ricevimento, completo dell'attestazione di ricevimento munita del visto dell'ufficio finanziario di fabbrica, apposto previa constatazione dell'avvenuta presa in carico, mentre l'esemplare n. 4, anch'esso completato con l'attestazione di ricevimento, deve essere trasmesso con plico raccomandato al competente ufficio tecnico di finanza, entro il secondo giorno non festivo successivo a quello di ricevimento. 3. L'ufficio tecnico di finanza competente sull'impianto destinatario annota gli estremi dei riscontrini delle bollette di cauzione e quelli del documento di accompagnamento comunitario nell'apposita distinta allegata al registro di carico e scarico della birra soggetta ad imposta ed attiva i riscontri di cui al comma 3 dell'art. 4. Controlli analoghi sono effettuati anche dall'ufficio tecnico di finanza competente sull'impianto mittente. 4. In caso di trasferimento di birra condizionata ad altri Paesi comunitari, l'esemplare n. 3 del documento di accompagnamento, restituito al mittente munito dell'attestazione di ricevimento, deve essere contrapposto all'esemplare n. 1 (matrice), restando anch'esso a corredo del registro di magazzino. Lo svincolo della cauzione prestata viene effettuata secondo la normativa generale relativa alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa. 5. Il trasferimento di prodotto sfuso agli impianti di condizionamento, di cui all'art. 4 della legge, si effettua con modalita' analoghe a quello della birra condizionata, con la sola differenza che, per il prodotto estratto da fabbriche nazionali e per quello d'importazione, si assume un volume convenzionale in ettolitri pari al peso in quintali moltiplicato per il coefficiente di 0,9915, e che la registrazione delle movimentazioni viene effettuata sul registro annuale delle lavorazioni anziche' su quello di magazzino.