Art. 2. Nell'ambito del territorio di cui al precedente art. 1 sono assicurate: a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarita' geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunita' biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; b) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attivita' agro-silvo- pastorali e tradizionali; c) la promozione di attivita' di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonche' d: attivita' ricreative compatibili; d) la difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici. Con successivo decreto saranno stabilite, secondo la procedura di cui all'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le necessarie misure di salvaguardia atte a garantire il conseguimento delle finalita' di cui al precedente comma.