Art. 2.
  Fatti  salvi  gli  usi  civici  delle  collettivita'  locali  e  la
disciplina  vigente in ciascuna materia, sono sottoposte a preventiva
autorizzazione del Ministero dell'ambiente:
    a) la  realizzazione  di  elettrodotti,  gasdotti,  captazioni  o
adduzioni  idriche,  acquedotti,  depuratori,  serbatoi,  impianti di
trasmissione e ripetizione e sistemi per  la  produzione  di  energia
elettrica;
    b)  le prospezioni geologiche, commissionate da enti non pubblici
e non finalizzate allo studio ed  alla  prevenzione  delle  calamita'
naturali,  nonche' tutte quelle prospezioni necessarie allo studio di
fattibilita' delle opere di cui alla precedente lettera a);
    c) le opere di bonifica agraria;
    d) i  tagli  boschivi  e  l'apertura  di  nuove  piste  forestali
previsti dai vigenti piani forestali;
    e)  le  varianti,  totali  o parziali, agli strumenti urbanistici
vigenti.
  Previa comunicazione al Ministero dell'ambiente  e'  consentita  la
coltivazione  delle  cave  e  l'estrazione dalle miniere autorizzate,
nonche' l'esercizio di discariche autorizzate. E' altresi' consentita
la realizzazione delle opere autorizzate se in corso d'opera.