Art. 3.
  La  presente  ordinanza  ha   efficacia   fino   all'adozione   del
provvedimento   con  cui,  sentite  le  regioni  e  gli  enti  locali
interessati, verranno definite le  misure  di  salvaguardia  efficaci
sino all'adozione del regolamento e del piano previsti dagli articoli
11  e 12 della legge 6 giugno 1991, n. 394, e comunque per un periodo
non superiore a sei mesi dalla sua entrata in vigore.