IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'ambiente e le norme in materia di danno ambientale; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro sulle aree protette ed in particolare l'art. 34 che definisce le procedure per l'adozione di misure di salvaguardia; Visto il proprio decreto con il quale e' stata definita la delimitazione provvisoria del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ai sensi del citato art. 34, comma 3, legge 6 dicembre 1991, n. 394; Considerato che la suddetta delimitazione provvisoria determina una qualificazione del territorio medesimo, poiche' ad esso sono riconducibili particolari interessi pubblici, definiti nell'art. 1, comma 3, legge 6 dicembre 1991, n. 394, e connessi alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio naturale; Considerato che detta qualificazione del territorio assoggetta immediatamente il medesimo al regime di tutela contemplato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 in quanto compreso nella fattispecie di cui all'art. 1, lettera f), della medesima legge; Considerata la necessita' che il territorio compreso nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sia assoggettato sia al predetto regime di tutela paesaggistica, sia ad uno specifico regime di salvaguardia delle risorse naturali presenti; Considerato che le risorse ed i valori naturali sono beni a quantita' limitata e non rinnovabili, per cui la relativa tutela amministrativa deve, in via prioritaria, prevenire le situazioni ed i comportamenti che potrebbero determinare un danno grave e irreparabile a tali beni; Considerato che le norme di salvaguardia emanate ai sensi dell'art. 34, comma 3, della stessa legge, sono volte a tutelare in modo articolato e dettagliato le risorse naturalistiche dei territori compresi nei parchi nazionali perimetrati ai sensi del medesimo art. 34, comma 3; Considerato che, ai sensi dell'art. 34 citato, la delimitazione provvisoria dei parchi precede l'adozione delle misure di salvaguardia, per la quale e' necessario sentire le regioni e gli enti locali interessati; Considerato, peraltro, necessario che le misure di salvaguardia, in attesa che le regioni e gli enti locali interessati si esprimano al riguardo, operino con decorrenza immediata dal momento della delimitazione provvisoria, al fine di assicurare l'effettiva conservazione dello stato dei luoghi e delle risorse e dei valori naturali, posto che altrimenti, nelle more del completamento della procedura amministrativa prevista della legge, l'area resterebbe esposta al pericolo di manomissioni o alterazioni pregiudizievoli ed irreversibili; Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59; Considerato che, al fine di assicurare la salvaguardia dell'area nel periodo necessario al completamento della procedura, non si puo' provvedere con strumenti diversi da quello previsto dal predetto art. 8; Ordina: Art. 1. Nell'ambito del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga definito ai sensi dell'art. 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono vietate le seguenti attivita': a) l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, fuori dei centri edificati di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonche' qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalita' istitutive dell'area protetta; b) la cattura l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica; c) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali selvatiche salvo il prelievo effettuato da istituti pubblici autorizzati a fini di ricerca scientifica e quello autorizzato con provvedimento del Ministro dell'ambiente sentita la consulta tecnica per le aree naturali protette; d) l'immissione di specie faunistiche e floristiche estranee agli ecosistemi dell'area in questione; e) l'apertura di nuove cave, miniere e discariche; f) il prelievo di minerali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito da istituti pubblici per fini di ricerca e di studio; g) la modificazione del regime delle acque; h) la costruzione sulle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alla attivita' agro- silvo-pastorali purche' realizzate secondo tipologie tradizionali e con materiali tradizionali; i) la realizzazione di nuovi tracciati stradali, ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici; l) la circolazione a scopo sportivo o di svago, dei motoveicoli e dei veicoli a motore al di fuori delle esistenti strade; m) la realizzazione di nuove opere per la sistemazione fluviale ad eccezione degli interventi di riqualificazione ambientale effettuati con tecniche di bioingegneria naturalistica; n) la realizzazione di nuovi bacini idrici.