Art. 2.
  Fatti  salvi  gli  usi  civici  delle  collettivita'  locali  e  la
disciplina vigente in ciascuna materia, sono sottoposte a  preventiva
autorizzazione del Ministero dell'ambiente:
    a)  la  realizzazione  di  elettrodotti,  gasdotti,  captazioni o
adduzioni idriche,  acquedotti,  depuratori,  serbatoi,  impianti  di
trasmissione  e  ripetizione  e  sistemi per la produzione di energia
elettrica;
    b) le prospezioni geologiche, commissionate da enti non  pubblici
e  non  finalizzate  allo  studio ed alla prevenzione delle calamita'
naturali, nonche' tutte quelle prospezioni necessarie allo studio  di
fattibilita' delle opere di cui alla precedente lettera a);
    c) le opere di bonifica agraria;
    d)  i  tagli  boschivi  e  l'apertura  di  nuove  piste forestali
previsti dai vigenti piani forestali;
    e) le varianti, totali o  parziali,  agli  strumenti  urbanistici
vigenti.
  Previa  comunicazione  al  Ministero dell'ambiente e' consentita la
coltivazione delle cave e  l'estrazione  dalle  miniere  autorizzate,
nonche' l'esercizio di discariche autorizzate. E' altresi' consentita
la realizzazione delle opere autorizzate se in corso d'opera.