Art. 2. Fatti salvi gli usi civici delle collettivita' locali e la disciplina vigente in ciascuna materia, sono sottoposte a preventiva autorizzazione del Ministero dell'ambiente: a) la realizzazione di elettrodotti, gasdotti, captazioni o adduzioni idriche, acquedotti, depuratori, serbatoi, impianti di trasmissione e ripetizione e sistemi per la produzione di energia elettrica; b) le prospezioni geologiche, commissionate da enti non pubblici e non finalizzate allo studio ed alla prevenzione delle calamita' naturali, nonche' tutte quelle prospezioni necessarie allo studio di fattibilita' delle opere di cui alla precedente lettera a); c) le opere di bonifica agraria; d) i tagli boschivi e l'apertura di nuove piste forestali previsti dai vigenti piani forestali; e) le varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici vigenti. Previa comunicazione al Ministero dell'ambiente e' consentita la coltivazione delle cave e l'estrazione dalle miniere autorizzate, nonche' l'esercizio di discariche autorizzate. E' altresi' consentita la realizzazione delle opere autorizzate se in corso d'opera.