IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del
Ministero dell'ambiente e le norme in materia di danno ambientale;
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente  la  disciplina
quadro  sulle aree protette ed in particolare l'art. 34 che definisce
le procedure per l'adozione di misure di salvaguardia;
  Visto il  proprio  decreto  con  il  quale  e'  stata  definita  la
delimitazione  provvisoria  del  Parco nazionale del Vesuvio ai sensi
del citato art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  Considerato che la suddetta delimitazione provvisoria determina una
qualificazione  del  territorio  medesimo,  poiche'  ad   esso   sono
riconducibili  particolari  interessi pubblici, definiti nell'art. 1,
comma 3, della legge  6  dicembre  1991,  n.  394,  e  connessi  alla
conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio naturale;
  Considerato  che  detta  qualificazione  del  territorio assoggetta
immediatamente il medesimo al  regime  di  tutela  contemplato  dalla
legge  8 agosto 1985, n. 431, in quanto compreso nella fattispecie di
cui all'art. 1, lettera f), della medesima legge;
  Considerata la necessita' che il territorio compreso nel  perimetro
provvisorio  del  Parco nazionale del Vesuvio sia assoggettato sia al
predetto regime di tutela paesaggistica, sia ad uno specifico  regime
di salvaguardia delle risorse naturali presenti;
  Considerato  che  le  risorse  ed  i  valori  naturali  sono beni a
quantita' limitata e non rinnovabili,  per  cui  la  relativa  tutela
amministrativa deve, in via prioritaria, prevenire le situazione ed i
comportamenti   che   potrebbero   determinare   un   danno  grave  e
irreparabile a tali beni;
  Considerato che le norme di salvaguardia emanate ai sensi dell'art.
34, comma 3, della stessa  legge,  sono  volte  a  tutelare  in  modo
articolato  e  dettagliato  le  risorse  naturalistiche dei territori
compresi nei parchi nazionali perimetrati ai sensi del medesimo  art.
34, comma 3;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 34 citato, la delimitazione
provvisoria  dei  parchi   precede   l'adozione   delle   misure   di
salvaguardia,  per  la  quale  e' necessario sentire le regioni e gli
enti locali interessati;
  Considerato, peraltro, necessario che le misure di salvaguardia, in
attesa che le regioni e gli enti locali interessati si  esprimano  al
riguardo,   operino   con  decorrenza  immediata  dal  momento  della
delimitazione  provvisoria,  al  fine   di   assicurare   l'effettiva
conservazione  dello  stato  dei  luoghi e delle risorse e dei valori
naturali, posto che altrimenti, nelle more  del  completamento  della
procedura  amministrativa  prevista  della  legge,  l'area resterebbe
esposta al pericolo di manomissioni o alterazioni pregiudizievoli  ed
irreversibili;
  Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987 n. 59;
  Considerato  che,  al  fine di assicurare la salvaguardia dell'area
nel periodo necessario al completamento della procedura, non si  puo'
provvedere con strumenti diversi da quello previsto dal predetto art.
8;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Nell'ambito  del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del
Parco nazionale del Vesuvio definito  ai  sensi  dell'art.  34  della
legge 6 dicembre 1991 n. 394, sono vietate le seguenti attivita':
    a)  l'esecuzione  di  nuove  costruzioni  e  la trasformazione di
quelle esistenti, fuori dei centri edificati di cui all'art. 18 della
legge  22  ottobre  1971,  n.  865,   nonche'   qualsiasi   mutamento
dell'utilizzazione  dei  terreni  con  destinazione diversa da quella
agricola  e  quant'altro  possa   incidere   sulla   morfologia   del
territorio,  sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e
sulle finalita' istitutive dell'area protetta;
    b) la cattura, l'uccisione,  il  danneggiamento  ed  il  disturbo
della fauna selvatica;
    c)  la  raccolta  ed  il  danneggiamento  delle  specie  vegetali
selvatiche  salvo  il  prelievo  effettuato  da   istituti   pubblici
autorizzati  a  fini  di ricerca scientifica e quello autorizzato con
provvedimento del Ministro dell'ambiente sentita la consulta  tecnica
per le aree naturali protette;
    d) l'immissione di specie faunistiche e floristiche estranee agli
ecosistemi dell'area in questione;
    e) l'apertura di nuove cave, miniere e discariche;
    f)  il  prelievo  di  minerali di rilevante interesse geologico e
paleontologico, ad eccezione di quello eseguito da istituti  pubblici
per fini di ricerca e di studio;
    g) la modificazione del regime delle acque;
    h)  la  costruzione  sulle  zone  agricole  di  qualsiasi tipo di
recinzione, ad eccezione di quelle necessarie  alla  sicurezza  degli
impianti  tecnologici  e  di  quelle  accessorie alle attivita' agro-
silvo-pastorali purche' realizzate secondo tipologie  tradizionali  e
con materiali tradizionali;
    i)  la  realizzazione  di  nuovi  tracciati  stradali,  ferrovie,
filovie, impianti a fune ed aviosuperfici;
    l) la circolazione a scopo sportivo o di svago, dei motoveicoli e
dei veicoli a motore al di fuori delle esistenti strade;
    m) la realizzazione di nuove opere per la  sistemazione  fluviale
ad   eccezione   degli   interventi  di  riqualificazione  ambientale
effettuati con tecniche di bioingegneria naturalistica;
    n) la realizzazione di nuovi bacini idrici.