Art. 4.
   Il   sostituto  d'imposta  che  si  trova  nell'impossibilita'  di
rilasciare entro il mese di febbraio i certificati previsti dall'art.
3  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  a  richiesta  dell'interessato,  fermo  restando  l'obbligo  di
rilascio della certificazione entro il termine previsto dall'art. 16,
terzo  comma,  della  legge  13  aprile 1977, n. 114, deve comunicare
all'interessato  stesso  gli  elementi  necessari per la compilazione
della dichiarazione dei redditi mod. 730.
   Tale  comunicazione  anticipata, debitamente sottoscritta, dovra',
pertanto,  contenere i seguenti elementi con riferimento alle singole
certificazioni:
    Mod.  101:  dati  identificativi  del sostituto e del sostituito;
dati  di cui ai punti 4, 5, 6, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
e 34 di tale modello con le relative specificazioni.
    Mod.  102:  dati  identificativi  del sostituto e del sostituito;
dati  di  cui  ai  righi  1,  2 e 3, colonne 2 e 4, e rigo 13 di tale
modello con le relative specificazioni.
    Mod.  201:  dati  identificativi  del sostituto e del sostituito;
dati  di  cui  ai punti 5, 18, 19, 25, 26 e 30 di tale modello con le
relative   specificazioni   nonche'  quello  relativo  ai  contributi
assistenziali.
   Per tutte le altre certficazioni del sostituto d'imposta, oltre ai
dati  identificativi del sostituto e del sostituito, la dichiarazione
anticipata dovra' contenere i dati relativi all'ammontare del reddito
erogato e alle ritenute operate.