Art. 4. Il sostituto d'imposta che si trova nell'impossibilita' di rilasciare entro il mese di febbraio i certificati previsti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a richiesta dell'interessato, fermo restando l'obbligo di rilascio della certificazione entro il termine previsto dall'art. 16, terzo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, deve comunicare all'interessato stesso gli elementi necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi mod. 730. Tale comunicazione anticipata, debitamente sottoscritta, dovra', pertanto, contenere i seguenti elementi con riferimento alle singole certificazioni: Mod. 101: dati identificativi del sostituto e del sostituito; dati di cui ai punti 4, 5, 6, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 34 di tale modello con le relative specificazioni. Mod. 102: dati identificativi del sostituto e del sostituito; dati di cui ai righi 1, 2 e 3, colonne 2 e 4, e rigo 13 di tale modello con le relative specificazioni. Mod. 201: dati identificativi del sostituto e del sostituito; dati di cui ai punti 5, 18, 19, 25, 26 e 30 di tale modello con le relative specificazioni nonche' quello relativo ai contributi assistenziali. Per tutte le altre certficazioni del sostituto d'imposta, oltre ai dati identificativi del sostituto e del sostituito, la dichiarazione anticipata dovra' contenere i dati relativi all'ammontare del reddito erogato e alle ritenute operate.