Art. 2.
   Il  modello  previsto dall'art. 1 deve essere compilato dal datore
di  lavoro  secondo le istruzioni di cui all'allegato B e deve essere
rilasciato  almeno  in  duplice esemplare (originale sottoscritto dal
datore di lavoro e copia).
   Ove  ne ricorrano le condizioni, il modello puo' essere utilizzato
per  la  scelta  della  destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF agli
scopi  di  cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e agli
articoli  30  e 23, rispettivamente, delle leggi 22 novembre 1988, n.
516  e  n.  517.  In  tal  caso,  il modello va presentato in duplice
esemplare (originale e copia).
   Se   il  presente  modello  deve  essere  allegato  al  mod.  740,
utilizzare solo l'originale.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 15 dicembre 1992
                                                   Il Ministro: GORIA