Art. 2. Il modello previsto dall'art. 1 deve essere compilato dal datore di lavoro secondo le istruzioni di cui all'allegato B e deve essere rilasciato almeno in duplice esemplare (originale sottoscritto dal datore di lavoro e copia). Ove ne ricorrano le condizioni, il modello puo' essere utilizzato per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF agli scopi di cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e agli articoli 30 e 23, rispettivamente, delle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517. In tal caso, il modello va presentato in duplice esemplare (originale e copia). Se il presente modello deve essere allegato al mod. 740, utilizzare solo l'originale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 dicembre 1992 Il Ministro: GORIA