Art. 2. 1. Il contributo diretto lavorativo attribuibile all'impresa familiare di cui all'art. 5, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi n. 917 del 1986 e' pari alla somma dei contributi del titolare e dei collaboratori familiari. Il contributo attribuibile a ciascuno dei collaboratori familiari e' pari alla meta' di quello risultante dalla tabella A allegata al presente decreto. 2. Il contributo diretto lavorativo attribuibile all'impresa in caso di associazione in partecipazione ovvero di attivita' svolta da azienda coniugale non gestita in forma societaria e' pari alla somma dei contributi attribuibili al titolare ed agli associati che non apportano esclusivamente capitale ovvero al coniuge. Il contributo attribuibile a ciascun associato ed al coniuge e' ridotto del 50 per cento. 3. Per le societa' di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi il contributo diretto lavorativo e' pari alla somma dei contributi attribuibili a ciascuno dei soci, con esclusione di quelli che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di societa' in nome collettivo o soci accomandatari di societa' in accomandita semplice. 4. Per le associazioni senza personalita' giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni il contributo diretto lavorativo e' pari alla somma dei contributi attribuibili a ciascuno degli associati. 5. Qualora il socio o associato partecipi a piu' societa' o associazioni e/o eserciti direttamente l'attivita', l'ammontare del contributo diretto lavorativo relativo a ciascuna delle attivita' esercitate e' pari alla quota determinata dividendo il contributo stesso per il numero delle attivita' esercitate, ovvero alla diversa quota risultante dalla dichiarazione del contribuente.