Art. 2.
  1.   Il  contributo  diretto  lavorativo  attribuibile  all'impresa
familiare di cui all'art. 5, comma 4, del testo unico  delle  imposte
sui  redditi  n.  917  del 1986 e' pari alla somma dei contributi del
titolare e dei collaboratori familiari. Il contributo attribuibile  a
ciascuno  dei  collaboratori  familiari  e' pari alla meta' di quello
risultante dalla tabella A allegata al presente decreto.
  2. Il contributo diretto  lavorativo  attribuibile  all'impresa  in
caso  di associazione in partecipazione ovvero di attivita' svolta da
azienda coniugale non gestita in forma societaria e' pari alla  somma
dei  contributi  attribuibili  al  titolare ed agli associati che non
apportano esclusivamente capitale ovvero al  coniuge.  Il  contributo
attribuibile  a ciascun associato ed al coniuge e' ridotto del 50 per
cento.
  3. Per le societa' di cui all'art. 5 del testo unico delle  imposte
sui  redditi  il contributo diretto lavorativo e' pari alla somma dei
contributi attribuibili a ciascuno dei soci, con esclusione di quelli
che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di  societa'  in
nome  collettivo  o  soci  accomandatari  di  societa' in accomandita
semplice.
  4. Per le associazioni senza personalita' giuridica costituite  tra
persone  fisiche  per  l'esercizio  in  forma  associata  di  arti  e
professioni il contributo diretto lavorativo e' pari alla  somma  dei
contributi attribuibili a ciascuno degli associati.
  5.  Qualora  il  socio  o  associato  partecipi  a  piu' societa' o
associazioni e/o eserciti direttamente l'attivita',  l'ammontare  del
contributo  diretto  lavorativo  relativo  a ciascuna delle attivita'
esercitate e' pari alla quota  determinata  dividendo  il  contributo
stesso  per il numero delle attivita' esercitate, ovvero alla diversa
quota risultante dalla dichiarazione del contribuente.