Art. 3. 1. Ai fini del computo del contributo diretto lavorativo i valori indicati nella tabella A vanno moltiplicati per: a/1) 0,60 nel caso di attivita' svolta in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; a/2) 0,70 nel caso di attivita' svolte in aree montane e rurali delle regioni di cui alla tabella B; a/3) 0,80 nel caso di aree urbane minori delle regioni di cui alla tabella B e di aree montane rurali delle altre regioni; a/4) 0,90 nel caso di altre aree delle regioni di cui alla tabella B e di aree urbane minori delle altre regioni; a/5) 1,10 nel caso di aree di particolare rilievo urbane o extraurbane in regioni diverse da quelle di cui alla tabella B. In presenza di attivita' svolte in piu' comuni e/o regioni in relazione ai quali risultano applicabili due o piu' coefficienti va applicato il coefficiente piu' elevato. 2. Per la categoria I e per le categorie III, IV e V, se per queste ultime l'attivita' e' esercitata con non piu' di un dipendente, il valore ottenuto a seguito dell'applicazione delle disposizioni contenute nel comma precedente e' altresi' moltiplicato per: b/1) 0,80 nel caso in cui il contribuente abbia piu' di 65 anni o meno di 30 anni (35 in caso di attivita' di cui alla categoria IV); b/2) 0,70 nel caso in cui le attivita' di cui alla categoria V siano iniziate da almeno un anno e da meno di quattro, quelle di cui alla categoria I siano iniziate da almeno due anni e da meno di cinque e quelle di cui alle categorie III e IV siano iniziate da almeno tre anni e da meno di sei; in tali casi non si applica la maggiorazione prevista per le aree di particolare rilievo; b/3) 0,80 nel caso in cui le attivita' di cui alla categoria V siano iniziate da almeno quattro anni e da meno di otto, quelle di cui alla categoria I siano iniziate da almeno cinque anni e da meno di sette e quelle di cui alle categorie III e IV siano iniziate da almeno sei anni e da meno di dieci; in tali casi non si applica la maggiorazione prevista per le aree di particolare rilievo; b/4) 0,50 nel caso in cui il contribuente abbia piu' di 70 anni; in tal caso non si applica la maggiorazione prevista per le aree di particolare rilievo; b/5) 0,50 nel caso in cui il contribuente sia affetto da invalidita' che comporti una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 40 per cento, a condizione che tale invalidita' abbia rilievo ai fini dell'attivita' svolta. Nel caso in cui siano applicabili due o piu' coefficienti va utilizzato il coefficiente meno elevato. 3. Per le categorie II, III, IV e V il valore ottenuto a seguito dell'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 e' incrementato del 5 per cento per ogni lavoratore dipendente oltre il primo. 4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si considerano svolte in aree montane e rurali le attivita' esercitate in comuni con un numero di abitanti non superiore a 20.000 e quelle del commercio ambulante; si considerano svolte in aree ur- bane minori le attivita' esercitate in comuni con un numero di abitanti maggiore di 20.000 e non superiore a 100.000. Con decreto del Ministro delle finanze verranno individuate le aree di particolare rilievo urbane o extraurbane in regioni diverse da quelle di cui alla tabella B. 5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, il numero dei lavoratori dipendenti va determinato sommando le giornate di lavoro riferibili a tutti i lavoratori e dividendo il risultato per 312. Nel computo dei dipendenti vanno compresi anche i lavoratori dipendenti a tempo parziale, gli apprendisti ed i soggetti assunti in base a contratto di formazione-lavoro, le cui giornate di lavoro vanno considerate al 50 per cento. L'incremento del 5 per cento va calcolato con riferimento all'importo cosi' ottenuto diminuito di una unita'. In presenza di societa' o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, di imprese familiari, di aziende coniugali non gestite in forma societaria e di associazioni in partecipazione l'incremento del 5 per cento va calcolato con riferimento all'importo risultante dalla tabella A allegata al presente decreto, tenendo conto esclusivamente di quanto disposto al comma 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 dicembre 1992 Il Presidente del Consiglio dei Ministri AMATO Il Ministro delle finanze GORIA