Art. 3.
  1.  Ai  fini del computo del contributo diretto lavorativo i valori
indicati nella tabella A vanno moltiplicati per:
   a/1) 0,60 nel caso di attivita' svolta in comuni  con  popolazione
inferiore a 5.000 abitanti;
   a/2)  0,70  nel  caso di attivita' svolte in aree montane e rurali
delle regioni di cui alla tabella B;
   a/3) 0,80 nel caso di aree urbane minori delle regioni di cui alla
tabella B e di aree montane rurali delle altre regioni;
   a/4) 0,90 nel caso di altre aree delle regioni di cui alla tabella
B e di aree urbane minori delle altre regioni;
   a/5) 1,10 nel  caso  di  aree  di  particolare  rilievo  urbane  o
extraurbane in regioni diverse da quelle di cui alla tabella B.
  In  presenza  di  attivita'  svolte  in  piu' comuni e/o regioni in
relazione ai quali risultano applicabili due o piu'  coefficienti  va
applicato il coefficiente piu' elevato.
  2. Per la categoria I e per le categorie III, IV e V, se per queste
ultime  l'attivita'  e'  esercitata con non piu' di un dipendente, il
valore  ottenuto  a  seguito  dell'applicazione  delle   disposizioni
contenute nel comma precedente e' altresi' moltiplicato per:
   b/1)  0,80 nel caso in cui il contribuente abbia piu' di 65 anni o
meno di 30 anni (35 in caso di attivita' di cui alla categoria IV);
   b/2) 0,70 nel caso in cui le attivita' di  cui  alla  categoria  V
siano  iniziate da almeno un anno e da meno di quattro, quelle di cui
alla categoria I siano iniziate da almeno  due  anni  e  da  meno  di
cinque  e  quelle  di  cui  alle categorie III e IV siano iniziate da
almeno tre anni e da meno di sei; in tali  casi  non  si  applica  la
maggiorazione prevista per le aree di particolare rilievo;
   b/3)  0,80  nel  caso  in cui le attivita' di cui alla categoria V
siano iniziate da almeno quattro anni e da meno di  otto,  quelle  di
cui  alla  categoria I siano iniziate da almeno cinque anni e da meno
di sette e quelle di cui alle categorie III e IV  siano  iniziate  da
almeno  sei  anni  e da meno di dieci; in tali casi non si applica la
maggiorazione prevista per le aree di particolare rilievo;
   b/4) 0,50 nel caso in cui il contribuente abbia piu' di  70  anni;
in  tal  caso non si applica la maggiorazione prevista per le aree di
particolare rilievo;
   b/5)  0,50  nel  caso  in  cui  il  contribuente  sia  affetto  da
invalidita'  che  comporti  una  riduzione della capacita' lavorativa
superiore al 40 per cento, a condizione che  tale  invalidita'  abbia
rilievo ai fini dell'attivita' svolta.
  Nel  caso  in  cui  siano  applicabili  due  o piu' coefficienti va
utilizzato il coefficiente meno elevato.
  3. Per le categorie II, III, IV e V il valore  ottenuto  a  seguito
dell'applicazione  delle  disposizioni  contenute  nei commi 1 e 2 e'
incrementato del 5 per cento per ogni lavoratore dipendente oltre  il
primo.
  4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e
2  si  considerano  svolte  in  aree  montane  e  rurali le attivita'
esercitate in comuni con un numero di abitanti non superiore a 20.000
e quelle del commercio ambulante; si considerano svolte in  aree  ur-
bane  minori  le  attivita'  esercitate  in  comuni  con un numero di
abitanti maggiore di 20.000 e non superiore a  100.000.  Con  decreto
del   Ministro   delle   finanze  verranno  individuate  le  aree  di
particolare rilievo urbane o extraurbane in regioni diverse da quelle
di cui alla tabella B.
  5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma  3,
il  numero  dei  lavoratori  dipendenti  va  determinato  sommando le
giornate di lavoro riferibili a tutti i  lavoratori  e  dividendo  il
risultato  per 312. Nel computo dei dipendenti vanno compresi anche i
lavoratori dipendenti a tempo parziale, gli apprendisti ed i soggetti
assunti in base a contratto di formazione-lavoro, le cui giornate  di
lavoro  vanno  considerate  al  50  per cento. L'incremento del 5 per
cento  va  calcolato  con  riferimento  all'importo  cosi'   ottenuto
diminuito  di  una  unita'. In presenza di societa' o associazioni di
cui all'art. 5 del TUIR, di imprese familiari, di  aziende  coniugali
non  gestite  in forma societaria e di associazioni in partecipazione
l'incremento del 5 per cento va calcolato con riferimento all'importo
risultante dalla tabella A  allegata  al  presente  decreto,  tenendo
conto esclusivamente di quanto disposto al comma 1.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 18 dicembre 1992
                               Il   Presidente   del   Consiglio  dei
Ministri
                                                  AMATO
Il Ministro delle finanze
          GORIA