Art. 4. Le regioni interessate regolamentano l'ammissione al finanziamento sui fondi di cui al presente decreto, delle istanze gia' presentate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991 e non finanziate nonche', ove sussistenti, delle istanze non finanziate presentate entro il 31 dicembre 1990. Qualora ne ricorrano i presupposti, le regioni interessate, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo e ferme restando le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991, hanno facolta' di fissare il termine di presentazione di nuove istanze a valere sui fondi di cui al presente decreto.