Art. 4.
  Le regioni interessate regolamentano l'ammissione al  finanziamento
sui  fondi  di cui al presente decreto, delle istanze gia' presentate
ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  14
ottobre 1991 e non finanziate nonche', ove sussistenti, delle istanze
non finanziate presentate entro il 31 dicembre 1990.
  Qualora   ne  ricorrano  i  presupposti,  le  regioni  interessate,
d'intesa con il Ministero del turismo  e  dello  spettacolo  e  ferme
restando  le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 14 ottobre 1991, hanno facolta' di fissare il termine di
presentazione di nuove istanze a valere sui fondi di cui al  presente
decreto.