Art. 10.
   Il  prezzo  di vendita sul mercato comunitario, ai sensi dell'art.
5, titolo I, del regolamento CEE n. 75/91 della  Commissione  dell'11
gennaio 1991, deve corrispondere al prezzo rilevato, per una qualita'
equivalente  e  per  una  quantita'  rappresentativa, sul mercato del
luogo di magazzinaggio o, in mancanza di tale  mercato,  sul  mercato
piu'  vicino,  tenendo  conto delle spese di trasporto. Esso non puo'
mai essere inferiore al prezzo  di  acquisto  all'intervento  di  cui
all'art.  5,  paragrafo  2  del  regolamento  CEE n. 1418/76, vigente
l'ultimo  giorno  utile   per   la   presentazione   delle   offerte,
eventualmente  adattato  in funzione delle maggiorazioni e detrazioni
previsti dalle tabelle da 1 a 4 del presente atto disciplinare.
   Il prezzo di acquisto all'intervento da prendere in considerazione
in caso di rivendita nel corso del dodicesimo mese della campagna  di
commercializzazione   e'   quello   applicabile   l'undicesimo  mese,
aumentato dall'importo di una maggiorazione mensile.
   Tuttavia, se nel corso della campagna  di  commercializzazione  si
manifestano turbative nel funzionamento dell'organizzazione comune di
mercato,  in particolare a causa delle difficolta' di vendere il riso
a prezzi conformi al prezzo di mercato, in base alla procedura di cui
all'art. 27 del regolamento CEE n. 1418/76,  possono  essere  fissate
condizioni particolari di prezzo.
   Il prezzo di vendita per l'esportazione in base all'art. 9, titolo
II,  e  all'art.  11,  titolo  III,  del  regolamento CEE n. 75/91 e'
fissato secondo la procedura di cui all'art. 27 del  regolamento  CEE
n. 1418/76.
   Tale  prezzo e' stabilito ad un livello che non provochi turbative
di mercato per le altre  esportazioni.  Il  prezzo  minimo  non  puo'
essere ritoccato per motivi connessi alla qualita'.
   Il  prezzo  di  vendita  per  il prodotto destinato a forniture di
aiuto alimentare e' il prezzo di acquisto all'intervento,  in  vigore
il  giorno  della  scadenza  del  termine  per la presentazione delle
offerte nell'ambito della  procedura  di  gara  per  l'aggiudicazione
della  fornitura  di aiuto alimentare, senza adeguamenti in relazione
alla qualita' del prodotto. Tale prezzo non e' adeguato in  relazione
alla data effettiva del ritiro presso l'organismo di intervento. Esso
si  riferisce  ad  una  merce  caricata  alla  rinfusa su un mezzo di
trasporto, franco partenza magazzino.
   L'Ente  nazionale  risi  e'  tenuto  ad  assicurare   la   massima
pubblicita'  dei  bandi di gara, ove prescritti, il cui schema dovra'
essere quello gia' approvato dal Ministero dell'agricoltura  e  delle
foreste.