Art. 10. Il prezzo di vendita sul mercato comunitario, ai sensi dell'art. 5, titolo I, del regolamento CEE n. 75/91 della Commissione dell'11 gennaio 1991, deve corrispondere al prezzo rilevato, per una qualita' equivalente e per una quantita' rappresentativa, sul mercato del luogo di magazzinaggio o, in mancanza di tale mercato, sul mercato piu' vicino, tenendo conto delle spese di trasporto. Esso non puo' mai essere inferiore al prezzo di acquisto all'intervento di cui all'art. 5, paragrafo 2 del regolamento CEE n. 1418/76, vigente l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte, eventualmente adattato in funzione delle maggiorazioni e detrazioni previsti dalle tabelle da 1 a 4 del presente atto disciplinare. Il prezzo di acquisto all'intervento da prendere in considerazione in caso di rivendita nel corso del dodicesimo mese della campagna di commercializzazione e' quello applicabile l'undicesimo mese, aumentato dall'importo di una maggiorazione mensile. Tuttavia, se nel corso della campagna di commercializzazione si manifestano turbative nel funzionamento dell'organizzazione comune di mercato, in particolare a causa delle difficolta' di vendere il riso a prezzi conformi al prezzo di mercato, in base alla procedura di cui all'art. 27 del regolamento CEE n. 1418/76, possono essere fissate condizioni particolari di prezzo. Il prezzo di vendita per l'esportazione in base all'art. 9, titolo II, e all'art. 11, titolo III, del regolamento CEE n. 75/91 e' fissato secondo la procedura di cui all'art. 27 del regolamento CEE n. 1418/76. Tale prezzo e' stabilito ad un livello che non provochi turbative di mercato per le altre esportazioni. Il prezzo minimo non puo' essere ritoccato per motivi connessi alla qualita'. Il prezzo di vendita per il prodotto destinato a forniture di aiuto alimentare e' il prezzo di acquisto all'intervento, in vigore il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte nell'ambito della procedura di gara per l'aggiudicazione della fornitura di aiuto alimentare, senza adeguamenti in relazione alla qualita' del prodotto. Tale prezzo non e' adeguato in relazione alla data effettiva del ritiro presso l'organismo di intervento. Esso si riferisce ad una merce caricata alla rinfusa su un mezzo di trasporto, franco partenza magazzino. L'Ente nazionale risi e' tenuto ad assicurare la massima pubblicita' dei bandi di gara, ove prescritti, il cui schema dovra' essere quello gia' approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.