Art. 12.
   E'  fatto  obbligo  all'ente  di  tenere una gestione separata per
tutto quanto concerne l'espletamento dell'incarico affidatogli.
   Tutta la documentazione della gestione  e  le  relative  scritture
contabili  devono essere tenute scrupolosamente aggiornate e sempre a
disposizione per tutti quei controlli che si  riterra'  opportuno  di
disporre.