Art. 13. La gestione, che ha inizio il 1 settembre 1992 e termina il 31 agosto 1993, deve essere condotta con criteri della piu' rigida economia. Sono a carico della gestione tutte le spese sostenute per l'espletamento dell'incarico affidato e precisamente: a) spese generali di amministrazione; b) spese tecniche: 1) spese globali effettive di immagazzinamento e di uscita dai magazzini; 2) spese effettive di magazzinaggio; 3) spese effettive di essiccazione; c) oneri di finanziamento. Per le spese di cui alle lettere a) e b) l'Ente nazionale risi dovra' trasmettere, entro il 30 novembre 1993, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale - Divisione VIII - Enti pubblici, nonche' Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IX, gli elementi necessari per un giudizio di congruita', che sara' espresso d'intesa con il Ministero del tesoro. Il costo del finanziamento dovra' risultare dagli estratti conto rilasciati dagli istituti bancari interessati.