Art. 13.
   La  gestione,  che  ha inizio il 1  settembre 1992 e termina il 31
agosto 1993, deve essere  condotta  con  criteri  della  piu'  rigida
economia.
   Sono  a  carico  della  gestione  tutte  le  spese  sostenute  per
l'espletamento dell'incarico affidato e precisamente:
     a) spese generali di amministrazione;
     b) spese tecniche:
     1) spese globali effettive di immagazzinamento e di  uscita  dai
magazzini;
     2) spese effettive di magazzinaggio;
     3) spese effettive di essiccazione;
     c) oneri di finanziamento.
   Per  le  spese  di  cui alle lettere a) e b) l'Ente nazionale risi
dovra'  trasmettere,  entro  il  30  novembre  1993,   al   Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste - Direzione generale degli affari
generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e  del
personale  -  Divisione  VIII  -  Enti  pubblici,  nonche'  Direzione
generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IX,
gli elementi necessari per  un  giudizio  di  congruita',  che  sara'
espresso d'intesa con il Ministero del tesoro.
   Il  costo  del finanziamento dovra' risultare dagli estratti conto
rilasciati dagli istituti bancari interessati.