Art. 14. Il rendiconto della gestione, da compilare con le modalita' stabilite per le precedenti campagne dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, deve essere allegato al bilancio dell'Ente nazionale risi dell'esercizio 1993, di cui e' parte integrante. Detto rendiconto deve essere trasmesso, entro il 31 dicembre 1993, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale - Divisione VIII - Enti pubblici, nonche' Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IX, e a quello del tesoro.