Art. 14.
   Il  rendiconto  della  gestione,  da  compilare  con  le modalita'
stabilite per le precedenti campagne dal Ministero dell'agricoltura e
delle foreste,  di  concerto  con  quello  del  tesoro,  deve  essere
allegato al bilancio dell'Ente nazionale risi dell'esercizio 1993, di
cui e' parte integrante.
   Detto rendiconto deve essere trasmesso, entro il 31 dicembre 1993,
al  Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste - Direzione generale
degli affari  generali,  dei  servizi  ispettivi,  del  coordinamento
legislativo e del personale - Divisione VIII - Enti pubblici, nonche'
Direzione  generale  della  tutela  economica dei prodotti agricoli -
Divisione IX, e a quello del tesoro.