Art. 16.
   Il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  si  riserva di
impartire le necessarie  ed  opportune  disposizioni  affinche',  nel
corso  della  campagna  di commercializzazione, l'attivita' dell'Ente
sia svolta nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti  comunitari
per  il  conseguimento  dei  fini  che la Comunita' economica europea
intende assicurare con l'attuazione di una politica  agricola  comune
nel settore risiero.
    Roma, 9 dicembre 1992
                       Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
                                         FONTANA
p. Il Ministro del tesoro
    GIAGU DEMARTINI
                   Per incondizionata accettazione
                        L'Ente nazionale risi
                                                        Il presidente
Il direttore generale