Art. 16. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si riserva di impartire le necessarie ed opportune disposizioni affinche', nel corso della campagna di commercializzazione, l'attivita' dell'Ente sia svolta nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari per il conseguimento dei fini che la Comunita' economica europea intende assicurare con l'attuazione di una politica agricola comune nel settore risiero. Roma, 9 dicembre 1992 Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste FONTANA p. Il Ministro del tesoro GIAGU DEMARTINI Per incondizionata accettazione L'Ente nazionale risi Il presidente Il direttore generale