Art. 2.
   A   norma   dei  citati  regolamenti,  l'Ente  nazionale  risi  ha
l'obbligo:
     a) di riportare alla  campagna  di  commercializzazione  1992-93
tutto  il  risone  giacente  presso  l'Ente  al  31  agosto 1992, per
conferimenti effettuati durante le campagne precedenti;
     b) di acquistare tutto il risone che, prodotto nella  Comunita',
gli   verra'   offerto   in  vendita  nel  corso  della  campagna  di
commercializzazione  1992-93,  purche'   rispondente   ai   requisiti
stabiliti negli articoli che seguono.
   Ogni  offerta  di  vendita  all'intervento deve formare oggetto di
domanda scritta, presentata  all'Ente  nazionale  risi,  e  non  puo'
essere inferiore a partite omogenee di tonnellate 20 di risone.
   L'Ente   stesso,  inoltre,  dovra'  dare  attuazione  a  tutte  le
particolari misure di intervento che saranno  eventualmente  adottate
dal  Consiglio  delle  Comunita' europee, in applicazione dell'art. 6
del regolamento CEE n. 1418/76.