Art. 4.
   L'organismo di intervento puo' accettare partite di risone diverse
dai  tipi  indicati al precedente art. 3, sempreche' prive di odore e
di insetti vivi, purche':
    il tasso di umidita' non superi il 15%;
    la resa alla lavorazione non sia  inferiore  rispetto  alla  resa
base di cui all'art. 3, di punti 14;
    la  percentuale  di  grani  gessati non superi il 6% per i risi a
grana tonda ed il 4% per gli altri risi;
    la percentuale di grani striati rossi non superi  il  10%  per  i
risi a grana tonda ed il 5% per gli altri risi;
    la  percentuale  di  grani vaiolati non superi il 3% per i risi a
grana tonda ed il 2% per gli altri risi;
    la percentuale di grani macchiati non superi l'1% per  i  risi  a
grana tonda e lo 0,75% per gli altri risi;
    la  percentuale  di  grani  ambrati  non superi l'1% per i risi a
grana tonda e lo 0,50% per gli altri risi;
    la percentuale di grani gialli non superi lo  0,175%  sia  per  i
risi a grana tonda, sia per gli altri risi.