Art. 5. All'atto del ricevimento del prodotto si procedera' al campionamento delle singole partite, eseguito alla presenza del venditore o, in sua assenza, da chi effettua materialmente la consegna e che s'intende senz'altro a cio' delegato. La valutazione del prodotto sara' fatta in applicazione delle tabelle allegate al presente atto disciplinare. Effettuate la consegna e la valutazione del prodotto, l'Ente nazionale risi provvede al pagamento del prodotto stesso.