Art. 5.
   All'atto   del   ricevimento   del   prodotto   si  procedera'  al
campionamento delle  singole  partite,  eseguito  alla  presenza  del
venditore  o,  in  sua  assenza,  da  chi  effettua  materialmente la
consegna e che s'intende senz'altro a cio' delegato.
   La valutazione del prodotto  sara'  fatta  in  applicazione  delle
tabelle allegate al presente atto disciplinare.
   Effettuate  la  consegna  e  la  valutazione  del prodotto, l'Ente
nazionale risi provvede al pagamento del prodotto stesso.