Art. 7.
   Il  finanziamento  occorrente per l'acquisto del prodotto e per la
conservazione delle eventuali giacenze di fine campagna al 31  agosto
1992, nonche' quello per le spese di gestione di cui al seguente art.
13,  dev'essere  assicurato  dall'Ente nazionale risi, anche mediante
operazioni di credito garantite dal privilegio  legale  sul  prodotto
acquistato  e  sulle  somme  ricavate  dalla  sua  vendita,  mediante
apposite convenzioni con istituti di credito.
   Lo  schema  di  tali  convenzioni  dovra'  essere  approvato   dal
Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  di  concerto  con il
Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia.