Art. 8.
   L'Ente nazionale risi deve provvedere alla buona conservazione del
risone  acquistato,  adottando tutte le misure necessarie per evitare
scondizionamenti del prodotto.
   Le quantita' acquistate devono essere  tenute  ben  sistemate  per
consentire  in  ogni  momento  l'accertamento,  anche a cubatura, dei
monti,  nonche'  il  costante  controllo  del   condizionamento   del
prodotto; esse devono essere tenute separate formando monti unici per
tipo e varieta'.
   Presso  ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico
e scarico nel quale devono essere  riportati  tutti  i  movimenti  di
entrata   e   di  uscita  del  prodotto  per  quantita',  qualita'  e
caratteristiche.