Art. 2.
  Possono essere commercializzati, fino all'esaurimento delle  scorte
i   pacchetti  delle  suindicate  sigarette  in  carico  agli  organi
dell'Amministrazione, riportanti i contenuti di condensato e nicotina
indicati per gli stessi prodotti nel citato decreto ministeriale  del
15 ottobre 1991.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
   Roma, 27 ottobre 1992
                                                   Il Ministro: GORIA
Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1992
Registro n. 9 Monopoli, foglio n. 370