Art. 5.
  Le  commissioni  elettorali  indicate  agli articoli 2, 3 e 4 hanno
sede presso l'Amministrazione centrale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana nonche' nel Bollettino  ufficiale  del  Ministero
degli affari esteri.
   Roma, 17 dicembre 1992
                                                 Il Ministro: COLOMBO